Home » Didattica » Divulgazione (Page 3)

Category Archives: Divulgazione

Per Matera, per tutti

Da poco ho saputo che la capitale europea non sarà nostra. Nostra come Toscana, intendo. Mi dispiace, perché ci tenevo a che fosse rappresentata la mia regione. Ma penso anche che noi siamo una terra fortunata. Senza falsa modestia, credo di abitare in uno dei luoghi più belli che mi poteva capitare. La cultura contadina dietro l’angolo, le città come universi compiuti, le campagne morbide, i colori naturali del senese, l’aura selvaggia del maremmano, le aspirazioni liguri del carrarino, le rivalità rituali del livornese-pisano, la ritrosia lucchese, la sorpresa del volterrano, l’opulenza fiorentina. Ho vissuto metà della mia vita in una città così carica di storia da poterla sentire come un liquido amniotico. Anche nel vicolo del biciclettaio e nel parcheggio a gettone. Di ogni città nuova dove vado, quello che mi preoccupa è ritrovare questo stesso respiro. Il buon storico – sosteneva Bloch – somiglia all’orco della fiaba: là dove fiuta la carne umana, sa che è la sua preda. Non posso e non voglio giudicare me stessa, ma so per certo che questo istinto all’umano mi si è radicato dentro ed è diventato potente. Forse anche per la terra dove mi sono formata. Leggere la storia sui muri e nei reticoli delle strade è come avere una finestra interiore sempre aperta sul panorama umano. Ché poi è la cosa più interessante che possa capitare. C’è un senso di continuità intrinseco nella storia che spinge a rivolgere lo sguardo verso il futuro. Gli storici sono gli astronauti del tempo. Amare la storia non significa opporsi alle trasformazioni, tantomeno in questo periodo. E’ una gioia autentica vedere qualcosa rinascere dalle macerie di questi anni bui. Nel piccolo delle nostre città bastano alla gratitudine una caffetteria nuova, una merceria, un panettiere, una libreria che riapre, un alimentari che ritorna in vita al posto delle trappole per turisti. Tutto ciò è umano ed è nostro: fatto a misura di noi che viviamo un paese piccolo, sgarrupato e prezioso. Reso fecondo dalla varietà innumerevole e dall’irriducibile singolarità. E’ per questo che mi piace la nomina di Matera, con la sua storia unica, eppure così significativa per tutti. Matera è parte di quel panorama umano da cui trare forza quello che oggi siamo e ne è la figura per antonomasia. E’ bello osservare tutto ciò che si sta muovendo intorno a questa nomina di capitale europea della cultura. L’ambizione realizzata di una città è diventata l’ambizione di tutti, in un momento storico tanto difficile e tanto speciale come quello che viviamo. C’è fermento nel paese, sta succedendo qualcosa. Non è un fenomeno che ha un nome. E’ più un sentire comune, come una speranza condivisa. Rinascono faticosamente attività e iniziative. Ci vorrà una forza straordinaria. Ed è proprio questa voglia di risalire che Matera incarna. Basta guardare il suo profilo per avvertire la presenza recente di Pasolini. Quel Pasolini che raccontava le città come organismi viventi.

Ilaria Sabbatini

http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Italy/Basilicata/Matera/Matera/photo1237852.htm

Photo credits

Che aspetto ha un palinsesto

_DSC0002
Palinsesto alla lampada di Wood

Il palinsesto è un manoscritto di papiro o pergamena, di epoca antica o medievale, il cui testo originario (scriptio inferior) sia stato cancellato mediante lavaggio e raschiatura e sostituito con altro (scriptio superior) disposto nello stesso senso o in senso trasversale al primo.

L’uso di riutilizzare la materia scrittoria, preziosa per la sua rarità o difficoltà di produzione, già ricordato in età classica, per il papiro, da Catullo, Cicerone,Plutarco e nel Digesto, si diffuse fra VIII e IX sec. in centri scrittori europei dove furono ‘riscritti’ codici antichi (codices rescripti) contenenti testi classici, giuridici, liturgici e biblici caduti in disuso o ritenuti, come quelli ariani, eterodossi. Numerosi p. furono prodotti fra 11° e 15° sec., riutilizzando codici liturgici di età romanica e documenti pubblici e privati su pergamena. Sono rari i casi di documenti membranacei riutilizzati per riscrivervi sopra altri atti documentari (chartae rescriptae).

 

10455647_10203004187086701_3375101524170128402_n
Cod. Bodmer 90 – foglio palinsesto (segnalato da Orietta Ciprotti)

Lo studio scientifico dei palinsesti, la cui lettura può presentare notevoli difficoltà, si diffuse nella prima metà del XIX sec., per opera anzitutto di Angelo Mai [proprio quello della canzone Ad Angelo Mai del Leopardi] che, utilizzando reagenti chimici, scoprì nella Biblioteca Ambrosiana e nella Vaticana testi fino allora sconosciuti di autori pagani e cristiani, tra cui il De republica di Cicerone. L’uso indiscriminato dei reagenti chimici (noce di galla, tintura detta del Gioberti, solfidrato di ammonio) ha però procurato danni ai palinsesti sottoposti al trattamento, rendendo spesso impossibili nuovi tentativi di lettura. Nel XX sec. si è preferito ricorrere al sistema, più efficace e innocuo, della lettura e della fotografia mediante raggi ultravioletti, che, attraverso la fluorescenza, rendono evidenti i contrasti fra le due scritture. (Treccani)

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmfZcsmQTEk

 

Auri sacra fames. IX Edizione di FestivalStoria a San Marino

Il denaro, maledizione e benedizione degli umani

http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-denaro-maledizione-e-benedizione-degli-umani/

“Auri sacra fames. Il denaro, motore della storia?” è il tema della IX Edizione di FestivalStoria in programma a San Marino da martedì 14 a sabato 18 ottobre. Pubblichiamo qui il testo della prolusione di Angelo d’Orsi, curatore della manifestazione.

di Angelo d’Orsi
Letteratura, cinema, canzonette… Quale tema ha suscitato maggiore interesse? Credo si possa mettere a pari del sesso. E, più nobilmente (ma, temo, fallacemente), dell’amore.Un interesse che attraversa non soltanto la nostra epoca, come ammonisce il titolo di questa Edizione, con il mirabile verso di Virgilio. E prima di lui testi sacri, di varie religioni, e testi profani, di diversi autori, hanno posto sul banco degli imputati l’oro, il denaro, la pecunia, i soldi… E ciò è bizzarro, se ci riflettiamo bene. Quando parlano di quella materia che pure fa girare il mondo, come suol dirsi, filosofi, poeti, artisti, letterati, ne prendono le distanze, o addirittura tendono a presentar se stessi come disincantati e distaccati fruitori di un male necessario; ma sovente si spingono oltre, maledicendo, imprecando, e riversando contumelie verso una materia presentata come immonda: fino al punto più basso, lo sterco, e più basso ancora, uno sterco attribuito al demonio! Martin Lutero, con quella espressione forte – Denaro sterco del demonio, appunto – ha fissato quasi un paradigma (ripreso nel titolo del famoso volume di Le Goff, che in questa Edizione di FestivalStoria commemoriamo). Eppure si tratta di una vera nozione archetipica: l’associazione del denaro con le deiezioni viene da lontano. E, nel lessico che adoperiamo correntemente, si incontrano espressioni che richiamano il carattere sordido del denaro: denaro sporco, fondi neri, lurido taccagno…. Come è stato notato da uno psicanalista, “oggi il denaro costituisce uno degli ultimi e più resistenti baluardi del pudore: è imperdonabile dimenticare il cartellino del prezzo su un regalo; non è educato chiedere quanto si è pagato un oggetto; non è elegante consegnare del denaro direttamente in mano, meglio metterlo in busta o almeno appoggiarlo sul tavolo; i negozi più raffinati non ostentano i prezzi dei loro articoli, ma li custodiscono su discreti cartoncini e in più riservati listini” (Widman, 2009).

Al di là di questo, la damnatio del denaro (una curiosa condanna, a dire il vero…), in ogni epoca, e in ogni pensiero morale o teologico, individua la radice di tutti i mali nell’avidità del denaro: “l’esecranda fame dell’oro”, appunto. In tanti testi religiosi (a cominciare dalle Sacre Scritture) si trova un’affermazione di tal fatta). Si tratta di affermazioni che suonano come esorcismi, o tentati lavacri di coscienza, più che come ammonimenti. In effetti, quando Scipione Maffei, nel 1744, pubblicava Dell’impiego del danaro nel quale ammetteva come lecito il prestito, con relativi interessi da riscuotere, suscitò un bel vespaio nel mondo cattolico, che, ipocritamente, condannava quell’attività (tipica dell’ebreo “usuraio”). Per Maffei, che il papa Benedetto XIV (dedicatario dell’opera, a guisa di santo protettore…) considerava “uno dei lumi principali della nostra Italia”, il danaro (al tempo, sempre con la a), non poteva essere semplicemente un mucchio di monete conservate in qualche cassaforte, ma si trattava di un capitale, da investire e far fruttare: era l’idea oggi assai corrente nell’alta finanza, del denaro che genera denaro. Il danaro era per lui e doveva essere fruttifero, doveva produrre frutti: “Come non frutta il soldo, se per esso altro soldo si acquista? E se qual vero Proteo in tutte le cose si trasforma, e tutte le cose in esso si convertono?”. E aggiungeva: “Non c’è maggior benefizio d’un popolo, che quando il danaro circola, e non c’è maggior danno, che quando si seppellisce e si chiude. […] Il giro del danaro […] è necessario alla vita civile e alla repubblica”.

Aveva capito tutto, il buon Maffei: il denaro che deve girare, il denaro che serve e che frutta, trasformandosi in mille cose. Il denaro proteiforme, insomma. Proteiforme, la sostanza, polisemica la parola: perché molteplice è il significato. Denaro è una funzione astratta, una funzione di scambio, ma denaro è altresì un oggetto, nella sua materialità di moneta (o equipollente), un oggetto che viene cambiato con altri oggetti o beni o servizi; infine, però, il denaro costituisce un valore. Uno dei grandi vantaggi del denaro, rispetto ad altre mezzi di scambio, è la sua trasportabilità: la pecunia, com’è noto, nasce dal pecus, il bestiame, e certo portare in giro mandrie di pecore o di buoi da scambiare con pane, grano, semi, alcol, o qualsivoglia altra merce, è piuttosto scomodo. Oggi, la trasportabilità è divenuta volatilità, nel duplice senso, della immaterialità (le carte di credito, le transazioni on line…), ma anche della fugacità della persistenza delle monete e delle banconote nelle nostre tasche. Uno scrittore contemporaneo ha parlato dell’”incessante andirivieni” del denaro (Coudray, 2012).

Un altro elemento da osservare è che il “progresso”, relativamente al denaro, corrisponde, paradossalmente, alla perdita di valore intrinseco della forma del denaro: una mandria di bestiame, poi metalli preziosi, quindi monete coniate con quei metalli, quindi monete di conio più vile (il bronzo prende il luogo dell’oro e dell’argento), sino a diventare, ai nostri tempi, patacche colorate, o pezzetti di carta, a forma rettangolare, che di colpo, alle leggi che li mandano “fuori corso”, si rivelano nella loro miserabile natura priva di qualsiasi valore. V’è anche chi sostiene, con qualche fondatezza, che gli antenati delle monete in metallo prezioso furono gli oggetti d’oro e d’argento saccheggiati da soldati, nell’era assiale, e divisi in pezzetti per poter essere facilmente trasportati e usati come mezzo di scambio o di pagamento. Secondo David Graeber, uno dei più originali pensatori della scena contemporanea, non l’innocente baratto, ma il colpevole furto, con violenza o con destrezza, ma perlopiù con violenza, è all’origine della sua “creazione” e del suo uso: soldataglia, bande di ladri, saccheggiatori. Così, il mondo fu trasformato in un sistema di valori numerici. Forse non tutti condivideranno l’affermazione di Graeber (grande vecchio della resistenza internazionale al turbocapitalismo), secondo il quale “Ogni sistema che riduce il mondo a una serie di numeri può essere mantenuto solo con le armi”, non importa quali; ma quello che qui conta sottolineare è che il sistema nasce dalla violenza, dalla frode, dal crimine. Forse il denaro porta con sé questa “colpa originaria”.

Ma poi, fra una ingiuria e una maledizione, tanti hanno messo in evidenza che in sé il denaro non è nulla, e che il suo valore è puramente strumentale: un autore che ha dedicato un libro addirittura alla “filosofia del denaro”, Georg Simmel, ha scritto, ad esempio, che “il denaro è la forma più pura dello strumento”, Che cosa in effetti v’è di più strumentale del denaro: un mezzo (in forma solida, cartacea o virtuale…, ma anche in forma di natura) per ottenere beni, ecco che cosa è il denaro nella sua essenza. Ma quando poi, da Agostino a Virgilio, dall’Antico Testamento al Nuovo, fino a Seneca, e ben oltre, esso denaro, viene accusato di esser foriero di altri, gravi mali. E ciò quando precisamente da mezzo diviene fine. Una mutazione drammatica, che contiene in nucetutti i mali del mondo, si direbbe, stando alla letteratura, tanto quella creativa, quanto quella di riflessione critica. “La capacità del denaro di crescere come un tumore”, è stato detto (Massimo Fini), “sul corpo che gli ha dato vita, fino a invaderlo completamente, soffocarlo e distruggerlo, deriva dalla sua natura squisitamente tautologica, dalla sua attitudine ad autoalimentarsi, diventando così un fine, un fine ultimo,un fine che non ha altri fini al di fuori di se stesso” . Ma è proprio il denaro in sé a generare tale trasformazione? O non sono gli umani, usandolo, che finiscono, cambiando il suo valore, appunto da mezzo a fine, per diventarne vittime? È il denaro che da servo si fa padrone, o non sono piuttosto gli esseri umani che da padroni si mutano in servi?

La forza del denaro consiste, sembrerebbe, nella dipendenza che il suo possesso genera. Una droga pesante, insomma. La letteratura vale più della scienza economica o della sociologia, per darcene conto. Si pensi alle varie figure di avari che animano romanzi, novelle, racconti, commedie. Avarizia, nel senso etimologico di avidità, della cupidigia dell’accumulo, della brama di possesso: un circuito che si autoalimenta, perché l’avaro non è mai sazio, come il bulimico cerca il cibo, a prescindere dall’appetito: la sua è una fame insaziabile. Auri sacra fames. Ma se Virgilio usa il registro di una mesta invettiva, Molière o Goldoni ci regalano ritratti di sapida comicità, di avari eccellenti, facendone dei tipi universali, come universale è la loro “malattia”, la loro incurabile malattia. Se poi si guarda alla grande letteratura realista, o nell’accezione italiana, verista, il quadro diventa cupo, a tratti foschi: Balzac, Zola, Verga frugano non solo negli ambienti, ma nelle profondità della psiche di signorotti e contadini arricchiti, di bifolchi e di banchieri, di sartine e impiegatucci… La struggle for life è lotta per il denaro, per averne, per averne di più, non importa come e a quale prezzo. La ruberia, l’inganno, la grassazione, il ricatto… tutto è adatto se raggiunge lo scopo, nulla è proibito. Lo scopo, dunque, è il denaro, e la sua ostentazione, prima che il suo uso; oppure, la sua tesaurizzazione: la roba, la roba, la roba, ci ripete Mastro Don Gesualdo, come in un mantra ossessivo. Papà Goriot sentenzia in modo definitivo: “L’argent, c’est la vie”. Il denaro è la vita: dà vita, e richiede vita. Assicura la sopravvivenza, ma anche la devasta. Un moloch terribile. Eppure può essere anche un dio buono, che ti assicura il pane per sempre, che regala benessere, amore, felicità, e la preziosissima rispettabilità, vera cartina di tornasole dell’essere borghese.

È leggendo L’argent di Zola, che ci si affaccia, incredibilmente, sul nostro tempo, anche se si tratta di un romanzo (diciottesimo volume della infinita saga dei Rougon-Macquart) pubblicato nel 1891, ma racconta vicende collocate nel Secondo Impero, ormai crollato da un ventennio esatto. Vi si trovano insospettati squarci sul denaro come speculazione, come dannazione sociale, come condanna dell’individuo: è un romanzo sociale, naturalista, ma soprattutto un testo impegnato, diremmo, e anche un racconto giornalistico, con penna straordinariamente efficace. È la speculazione finanziaria a essere messa sotto accusa, la “finanza creativa”, di moda in questo primo scorcio del secolo XXI, la finanza teorizzata da economisti di dubbia competenza e praticata da pubblici amministratori sventati, o interessati alle proprie sorti più che a quelle dei loro amministrati. L’autore usa spesso la parola “mistero” quando si riferisce ai meccanismi della banca, della borsa e dell’alta finanza. Ne è come sedotto, ma anche inorridito, e lancia, ante litteram, con questo poderoso romanzo, il suo J’accuse, diretto anche contro il denaro inteso come religione. Una religione perversa, che coinvolge e seduce , e che sovente, come nel suo racconto ispirato a eventi della cronaca ma anche alla temperie storica, conduce alla rovina individui, banche, imprese, e intere nazioni.

Eravamo non così lontani dal Finanzkapital descritto da Rudolf Hilferding qualche anno più tardi (1910), un implacabile mostro divoratore, che, a distanza di un secolo, Luciano Gallino ha spiegato come l’essenza sconvolgente e impietosa del nostro presente, per arrivare all’essenza della “civiltà del denaro”. Una mega-macchina che possiede, ma non governa, il mondo, nella quale ormai il Denaro, con la maiuscola, non produce più Merci, per ottenere altro Denaro, ma produce Denaro senza Merci: la tradizionale formula di Marx D1- M – D2 si è trasformata, e ridotta, alla formula binaria D1-D2, ossia produrre denaro senza produrre merci. Il capitalismo finanziario è capitalismo che si arricchisce senza distribuire benessere, il denaro che scorre nella finanza palese, è una piccola parte di quello che giace nei sotterranei della finanza ombra, sulla quale autorità nazionali e sovranazionali non hanno alcun potere di controllo; e rispetto alla quale anche gli studiosi più avvertiti possono solo fare congetture. Denaro che si riversa nei fondi di investimento, nei fondi pensione, nelle compagnie assicurative, e nelle tante varietà dihedge funds, il culmine della speculazione, con i famigerati “derivati”, ai quali si sono affidati negli ultimi anni tante amministrazioni locali nel tentativo di risolvere i propri problemi di bilancio, con conseguenze spesso catastrofiche, sempre comunque negative per il pubblico, sempre lucrative per il privato. 60 trilioni di dollari (ossia 10 elevato alla diciottesima potenza: 1018, vale a dire 1000 000 000 000 000 000, una cifra a diciotto zeri) sono nelle loro casseforti. Il PIL dell’intero mondo. La civiltà del denaro è in crisi, come racconta Gallino, e il capitale sopravvive squassato da crisi, come mostra David Harvey; intanto, però, “il denaro accresce la sua sfera d’influenza, lentamente, ma inesorabilmente: tutto viene messo in vendita”, anche quel che fino ad oggi ritenevamo fosse la Natura (o il Buon Dio) a donarci (Coudray, 2012).

In vendita o in prestito. Denaro significa infatti la coppia credito/debito. Denaro implica verbi impegnativi come prestare, investire, ricavare, perdere, guadagnare. Se il credito non è diventato tuttavia una categoria filosofica, il debito invece sì, tanto da dar vita, ai tempi nostri, ad una sorta di “metafisica”. Si costruiscono imperi sui debiti, è noto; si può affogare nei debiti, o con diversa metafora, i debiti ci strozzano. Stiamo parlando peraltro di quel che accade a milioni di persone, persone che vivono tra di noi, persone che forse siamo anche noi, perché il debito, questa montagna che tende a crescere invece che a diminuire, è un principio astratto che ha drammatiche estrinsecazioni pratiche.Debito, si intitola il brillante libro di Graeber che propone una incredibile cavalcata in cinquemila anni di storia: il debito, altro non è che “una promessa corrotta dalla matematica e dalla violenza”. Già un economista marxista eterodosso Paul Sweezy, aveva colto, tempestivamente, nella crisi degli anni Settanta del Novecento, che la risposta delle società capitalistiche – l’affluent society di cui parlava Galbraith alle fine degli anni Cinquanta del secolo scorso – alla caduta del saggio di profitto e alla discesa degli investimenti, non era soltanto la riproposizione del modello keynesiano dello Stato interventista, bensì l’indebitamento: il ruolo crescente dell’indebitamento privato. In particolare l’indebitamento delle famiglie, che in tal modo entrano in un viluppo dal quale non riusciranno a venir fuori: il denaro che non hanno, il denaro preso a prestito, gli acquisti di beni che saranno poi pagati nel corso di anni, a rate, diventa la condanna di milioni di individui. In tal modo, il capitalismo che produce denaro a mezzo di denaro, ingloba nel suo grande ventre le famiglie, che ne diventano per così dire vittime e complici oggettive, ancorché “innocenti” sul piano soggettivo. Si sta assistendo da anni, per dirla in modo difficile, a una “sussunzione reale del lavoro alla finanza e al debito” : ovvero, consumo, risparmio, abitazione, salute, istruzione, ricerca, risorse naturali, vengono inglobati nel capitale (Bellofiore, 2012).

Quel capitale studiato da Marx a metà Ottocento, che oggi, con una notevole temerarietà, uno studioso divenuto improvvisamente celebre, Piketty, ha tentato di analizzare sul lungo periodo dell’intero secolo XX, suscitando occorre dire non poche perplessità (e pure qualche sonora stroncatura). Piketty pone, sostanzialmente, il problema della iniqua distribuzione della ricchezza, una questione, scrive in esordio, giustamente, “troppo importante per esser lasciata ai soli economisti, sociologi, storici e filosofi”. Le disuguaglianze – che sono disuguaglianze nel possesso di beni, mobili e immobili, ossia in ogni modo, di denaro – sono generate in particolare quando, come nel nostro tempo, il tasso di rendimento del capitale supera regolarmente il tasso di crescita del prodotto e del reddito”. Ossia, quando D non produce o produce in modo insufficiente M, e si limita a generare D2. Marx aveva posto in luce, raccontandone il processo, le contraddizioni a suo avviso insormontabili del capitalismo, le sue interne aporie, e ne disegna il necessario, catastrofico epilogo. Altri, come ancora Piketty, pur riconoscendo grandi meriti all’autore di Das Kapital, non ne condividono l’orientamento “catastrofistico”, ma nel contempo non possono non ammettere che tutti i torti non aveva.

È la nuova forma e sostanza del capitalismo finanziarizzato, quella della “vertigine finanziaria” (Casiccia 2006), che ha nel suo cuore il debito, sempre lui… Il debito, che pure sarebbe “fondamento delle relazioni intersoggettive e comunitarie” (Turri, 2014): in tal senso esso ha a che fare con la dynamis dell’essere umano, e la pretesa del “pareggio di bilancio” è un assurdo snaturamento. Ma il debito è un peso, con buona pace della filosofia: un immenso, mostruoso macigno, preme su di noi: ci hanno persuasi che siamo sempre in debito. Il denaro è ciò che estingue, sempre provvisoriamente in realtà, il debito: verso qualcuno che ci ha dato qualcosa, verso un’azienda che ha fornito servizi, verso una pubblica amministrazione che ci garantisce, più o meno, strade o scuole; ma c’è anche il debito oggi definito correntemente “stratosferico” dei Paesi poveri, il Sud del Mondo, verso i Paesi ricchi. La moratoria del debito, oggi appare una delle richieste più eversive che si possano pensare. Che viene vista da qualcuno come una forma di comunismo primitivo, pronto a eliminare le differenze tra chi deve e chi ha diritto a ricevere. Bizzarramente, sono i poveri, singoli o Paesi, che sono i “debitori” e i ricchi, Stati o persone, che sono i “creditori”. Sarà poi davvero giusto che tutti noi “rimettiamo i nostri debiti”, così come recita il Pater Noster? Il denaro, l’altra faccia del debito, è asservimento: degli uni agli altri, individui e collettività. Eppure v’è chi sfugge a questa regola: si pensi agli Usa, una delle maggiori potenze creditrici ai tempi di Franklin D. Roosevelt, trasformatisi in Paese immensamente debitore, sotto Bush e Obama. Eppure, sotto il segno della banconota verde, il disegno egemonico di Washington non è cambiato. O, meglio, si è indurito. E, paradosso nel paradosso, questo mentre a tutti gli effetti l’egemonia americana sembra essere entrata in una crisi irreversibile, come ha mostrato convincentemente, fra gli altri, uno dei massimi studiosi di economia non economista, un autentico genio delle scienze sociali, Giovanni Arrighi (peraltro preso sul serio molto più proprio negli Usa che in patria). E ciò mentre tutta l’Europa, che finge d’essere una entità unitaria, con una sua propria identità, fa del “debito pubblico” il grande nemico della prosperità privata (ossia di quei singoli che ne godono), e del “pareggio di bilancio”, un totem che addirittura, di gran carriera, secondo dettami provenienti dal nuovo Kaisertum, è stato inserito nelle Costituzioni degli Stati membri: un’aberrazione giuridica, una assurdità politica, una sciocchezza economica. L’economia finanziarizzata, quella che produce e fa circolare denaro (virtuale), senza quasi produrre più merci, comanda alla politica, o la sostituisce pienamente, sotto il segno di una vistosa D, come Denaro: quello che è nelle mani di pochi, che si autogenera incessantemente, ma non si diffonde. Quello che gli altri, la crescente massa di poveri assoluti e relativi, per usare una distinzione canonica e un po’ ipocrita, non vedono se non come brevi sequenze di cifre sulle buste paga, che passano, senza neppur transitare dalle loro mani, direttamente, ossia bancariamente, dal conto degli intestatari lavoratori, a quelli delle aziende fornitrici di servizi, al “padrone di casa”, alla banca che ci ha erogato un mutuo, e così via: le cifre sulle “bollette”, quei messaggi, cartacei o elettronici, che scandiscono il mese, il bimestre, il semestre, l’anno, sono le stesse sulle buste paga, ma col segno meno. Che quando siamo fortunati, va a pareggiare il segno più; ma tanto, troppo spesso non riesce, e allora ecco che si riaffaccia il mostro, il debito. “Mi occorre denaro”: la frase proferita viene raccolta, facilmente, da orecchie interessate a trasformare il dono in pegno, e avviare la spirale debitoria, dalla quale sarà poi difficile uscire. Ed ecco che il denaro, quello che non c’è, viene maledetto, da parte di chi non ne ha neppure, e si tratta non della esecrazione moralistica di chi comunque “tiene i soldi”, ma del disperato urlo di chi anela soltanto al necessario per la sopravvivenza, o almeno per una esistenza degna del nome.

E tutto questo ha riflessi ormai persino vistosi, nella loro forza devastatrice, sugli assetti istituzionali, sulle forme politiche, a cominciare da quella princeps del nostro mondo occidentale, quella chiamata democrazia: etichetta discutibile, fin dalle sue origini (Luciano Canfora ci è maestro nella demistificazione di una ideologia). Da un canto le banche espandono all’infinito le proprie attività , in modo tentacolare diventando le vere protagoniste della globalizzazione, incuranti delle più elementari regole della contabilità di bilancio, comprando di tutto dappertutto, e così facendo si indebitano, e falliscono bruciando il denaro depositato presso le loro casse dai risparmiatori (altra etichetta bislacca, se ci si riflette), oppure si aggrappano allo Stato per essere salvate: nel 2008 960 miliardi di euro concessi dagli Stati dell’UE alle banche, sono diventati 1100 nel 2009; non si conoscono i dati successivi…

In un modo o nell’altro sono soldi di tutti che finiscono nelle tasche di pochi. Dall’altro canto, accade che precisamente queste banche, che hanno creato (come ha mostrato lucidamente Luciano Gallino) un sistema di finanza parallela, occulta, hanno escogitato una infinita serie di espedienti sostanzialmente truffaldini, anche quando legali, secondo l’immarcescibile insegna di godere in proprio dei profitti, e di trasmettere le perdite agli Stati, ossia alle collettività (Gallino, 2013), in un incessante aumento del debito: il risultato è stato pessimo, dato che le banche nell’insieme sono lungi dall’essere risanate, e i costi sociali di queste operazioni disinvolte, attuate o autorizzate dalle classi politiche euroamericane, sono stati sostenuti dall’insieme delle popolazioni, in modo inversamente proporzionale alle fasce di reddito: costi più elevati per le fasce più basse, e così via.

Il flusso del denaro, dunque, segue vie imperscrutabili, non soltanto però per la cittadinanza (secondo il principio che l’economia è una scienza, esatta, e iniziatica, per cui chi non appartiene all’inclita schiera non può e non deve sapere nulla), ma per le classi dirigenti (dunque, non solo i politici, ma i loro “tecnici”, e i dirigenti di istituzioni finanziarie nazionali e sovranazionali), le quali hanno dimostrato nella gestione della crisi degli ultimi anni una incredibile impreparazione, imprevidenza, e anche, in definitiva, impudenza.

Il corrispettivo di questi processi finanziari, è una rapida progressiva spoliazione del sistema “democratico” e di un suo passaggio a un sistema oligarchico che è plutocratico, nel quale insomma comandano “i ricchi”, che diventano sempre più ricchi, mentre coloro che denaro non hanno, vengono deprivati via via, in un crescendo micidiale, di quell’insieme di garanzie e protezioni delle fasce deboli , chiamato Welfare State. È proprio, quindi, il denaro, averne o non averne, il cuore del processo che sta portando verso la “postdemocrazia”, per usare la felice, e forse ormai ottimistica etichetta di Colin Crouch. O, più drasticamente, a delle “democrazie senza democrazia” (Salvadori, 2009).

Ma a ben guardare tutto questo processo invece che mostrare una politica al servizio dell’economia (finanziarizzata), sembra avvalorare un percorso inverso: una politica che persegue un disegno di nuovo asservimento ai danni di ceti popolari, e usa, complice la crisi e i suoi oscuri andamenti, l’economia, o meglio la finanza, come un grimaldello da scasso, e insieme come un paravento ideologico, tanto più da quando esiste una Costituzione europea e il processo di uniformazione (non di unione) dei 27 Stati aderenti, ha posto in campo un nuovo formidabile soggetto ideologico: il famoso “Ce lo chiede l’Europa”. “Falso!”, risponde ancora Luciano Canfora in uno dei volumetti di una felice serie dell’editore Laterza.

Tutto ciò accade con modalità che escludono del tutto i cittadini dalla vita stessa delle loro società, ridotti alle figure emaciate e tristi di consumatori indebitati, di desideranti frustrati, di partecipanti inconsapevoli a riti elettorali privi di autentiche opzioni politiche alternative, o, peggio, a manifestazioni plebiscitarie per un personaggio invece che un altro. E tutti promettono denaro, denaro da ricavare, in più (promesse talora mantenute, con una partita di giro spettacolare, che fa entrare dalla porta e fa uscire dalla finestra mirabolanti bonus), e denaro da sborsare in meno (“ridurremo le tasse!” – è il grido di lancio fondamentale di ciascun partecipante all’arena politico-elettorale).

Intorno al denaro, alla sua dialettica fascinosa e orrorifica, si gioca dunque il destino dei popoli, come quello delle persone: la società liquida di cui parla Bauman, è una società in cui il liquido – inteso come flusso di soldi – sembra avere una sola direzione, dal basso verso l’alto. La parola magica “austerità” – che in un passato non troppo lontano – assumeva un significato etico, contro la corruzione politica da una parte, e contro la società dello spreco e della dissipazione, dall’altra – è diventata ora la giustificazione politica, in chiave quasi scientifica, delle nuove ingiustizie. Tutti i dati a disposizione, nella UE, o nei Paesi aderenti alla OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), ci mostrano due verità inoppugnabili: una redistribuzione del reddito (dunque del denaro) dalle fasce basse verso quelle alte, da un lato; dall’altro, una riduzione della quota dei salari sul reddito sociale, ossia una quota crescente di reddito è transitata dai lavoratori salariati, ma anche dai lavoratori autonomi, verso i percettori di rendite finanziarie di varia natura e genere (immobiliari, assicurative, profitti…). Il rapporto dell’OIL già nel 2008 scriveva: “Di fronte alla forte moderazione salariale, i lavoratori e le loro famiglie si sono indebitati in misura crescente allo scopo di finanziare il loro investimento in un’abitazione – e talvolta anche i consumi” (in Gallino, 2013). Negli anni seguenti la situazione è peggiorata: la forbice si è allargata. E la morsa del debito si è stretta vieppiù non soltanto intorno alle famiglie e agli individui delle classi salariate, ma anche delle classi medie: il denaro è diventato tutt’uno col debito. La quota di stipendi, salari o introiti di attività commerciali dei piccoli rivenditori, si è fatta invisibile, entrando virtualmente e fuoruscendo immediatamente per le spese necessarie (affitti, rate mutuo, utenze), mentre il resto, quello non certo per spese “voluttuarie”, se non in forma minima, ma per la vita quotidiana, dipende in misura crescente o da prestiti e fidi bancari, da anticipazioni di stipendi o emolumenti pensionistici futuri, o semplicemente ottenuti da rete di protezione: genitori, parenti, amici.

Intanto, nella “nostra” Italia, il 10% della popolazione possiede metà della ricchezza nazionale; mentre il 90% accede a quel che resta. Un Paese ricco abitato da poveri ai quali ancora si cerca di far pagare, sul piano finanziario e normativo, le colpe e gli abusi di poche migliaia di individui. E, per milioni di italiani e italiane, “senza soldi”, ovvero coloro che “non arrivano alla terza settimana” , beni elementari come la casa, l’istruzione, la cura di sé diventano adunata: cose impossibili, desideri irrealizzabili. Al “guai ai vinti!” sostituiremo un “Guai ai poveri!”, con serena indifferenza? Siamo poi sicuri che l’equivalenza tra ricchezza e denaro sia corretta?, si chiede Vandana Shiva, come del resto l’altra, conseguente, tra ricchezza e benessere. Si può essere ricchi senza denaro, e si può star bene senza essere ricchi, insomma? Il PIL equivale al FIL? (il sistema della Felicità Interna Lorda, adottata nello Stato del Bhutan)… Se l’attivista indiana spiega giustamente che il flusso incessante del denaro nelle nostre società è in realtà un deflusso (“dalla natura e dalle persone verso gli interessi commerciali e verso le grandi imprese”: in Dionigi, p. 84), Luciano Gallino, dunque uno studioso severo, non marxista, ci spiega che nella economia finanziarizzata, alla produzione di valore è subentrata l’estrazione di valore: lo sfruttamento intensivo e spesso folle di ogni risorsa, naturale o umana, a scopi di “fare denaro”, mettendo da parte gli ultimi fuochi di una “sana” economia che producendo ricchezza anche disuguale continua a creare un benessere diffuso, senza distruggere l’ecosistema.

Certo, in conclusione, per chi ne abbia, e per chi no, il denaro rimane quella terribile o benefica divinità che, per dirla con Marx, “umilia tutti gli dei dell’uomo”.
Perciò dobbiamo parlarne, analizzare questa divinità da ogni punto di vista, e con tutte le chiavi possibili; e siamo qui per farlo. Come sempre, in FestivalStoria, senza dogmatismi, seguendo il solo criterio della competenza, allo scopo di porre domande, suscitare problemi, in definitiva di eccitare la volontà di sapere e di capire, ma sempre nella convinzione che “il mestiere di storico” abbia e debba avere sempre una funzione (anche) civile.

Bibliografia

Baranes, Andrea (a cura di; 2012), Finanza per indignati, Ponte alle Grazie, Milano
Bellofiore, Riccardo (2012), La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, Asterios, Trieste
Canfora, Luciano (2004), La Democrazia. Storia di un’ideologia, Laterza, Roma-Bari
Id. (2012), È l’Europa che ce lo chiede. Falso!, Laterza, Roma-Bari 2012
Casiccia, Alessandro (2006), Democrazia e vertigine finanziaria. Le avventure del cittadino in una società proprietaria,Bollati Boringhieri, Torino
Coudray, Jean-Luc (2012), Guida filosofica del denaro, Castelvecchi, Roma
Crouch, Colin (2003), Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari
Dionigi, Ivano (a cura di; 2010), Il dio denaro, Bur, Milano
Fini, Massimo (2012), Il denaro “Sterco del demonio”, Marsilio, Venezia
Gallino, Luciano (2009), Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Einaudi, Torino
Id. (2011), Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
Id. (2013), Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, Einaudi, Torino
Giacchè, Vladimiro (2013), Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa, Imprimatur, Reggio Emilia
Grauber, David (2012), Debito. I primi 5000 anni, Il Saggiatore, Milano
Harvey, David (2011), L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano
Le Goff, Jacques (2012), Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari
Marx, Karl , Il denaro. Genesi e essenza, Editori Riuniti, Roma 1990
Penelope, Nunzia (2011), Soldi rubati, Ponte alle Grazie, Milano
Ead. (a cura di; 2012), Ricchi e poveri, Ponte alle Grazie, Milano
Piketty, Thomas (2014), Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano
Salvadori, Massimo L. (2009), Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma-Bari
Simmel, Georg (1998), Filosofia del denaro, a cura di Alessandro Cavalli e Lucio Perucchi, Utet, Torino
Turri, Maria Grazia (2009), La distinzione tra moneta e denaro. Ontologia sociale ed economia, Introduzione di Maurizio Ferraris, Carocci, Roma
Ead. (2014), Gli dei del capitalismo. Teologia economica nell’età dell’incertezza, Mimesis, Milano
Vismara, Paola (2009), Questioni di interesse. La Chiesa e il denaro in età moderna, Bruno Mondadori, Milano
Widman, Claudio (2009), Il mito del denaro, Magi, Roma

(15 ottobre 2014)

locandina-con-loghi

Arazzo di Bayeux

La battaglia di Hastings ebbe luogo il 14 ottobre 1066

Tortura, stregoneria, inquisizione

redegonda fa giustiziare Ennio Mummolo e alcune donne accusandole di stregoneria per aver avvelenato il figlio Teodorico – miniatura dalle “Chroniques de France ou de Saint-Denis”, 1332-1350
Redegonda fa giustiziare Ennio Mummolo e alcune donne accusandole di stregoneria per aver avvelenato il figlio Teodorico – miniatura dalle “Chroniques de France ou de Saint-Denis”, 1332-1350

.

In questo periodo sta tornando di gran moda l’argomento dell’inquisizione, della tortura e della stregoneria. Non sempre a proposito. Anzi, volendolo dire con un eufemismo, quello che il più delle volte si trova sull’argomento è frutto di approssimazioni, pregiudizi ereditati, leggende e contaminazioni fantasy. La prima cosa da dire è che ciò che viene percepito come argomento unico, è invece composto da diversi fenomeni variamente combinati tra loro e non sempre coesistenti: tortura, inquisizione, stregoneria, roghi, eresia. Questo post non sarà esaustivo riguardo all’argomento perché non è quello il suo scopo. Il suo scopo è di dimostrare quanto sarebbe semplice fare un minimo di verifiche prima di spacciare per buone conoscenze raffazzonate, lacunose e parziali. Userò quindi gli strumenti della rete, pur avendo a disposizione altri materiali, perché non mi interessa di disquisire su tortura, stregoneria e inquisizione bensì di esemplificare come agirebbe qualcuno che volesse veramente informarsi, pur non avendo una preparazione storica specialistica.

Dunque partiamo.

La prima immagine che viene in mente al riguardo, sono gli immancabili banners dei musei della “tortura medievale” che garriscono in varie città, compresa la mia, richiamando i passanti con le immagini di sedie puntute e pere d’ottone. Si legga in proposito Che tortura quei musei. Il punto è questo: i musei della tortura si basano principalmente sulla reazione di raccapriccio provocata da quegli strumenti. Ma devono porli sufficientemente distanti dall’osservatore in modo che non inneschino controproducenti sensi di colpa o sospetti di pesantezze politiche. Vi siete mai chiesti come suonerebbe un museo della “tortura contemporanea”? Il gioco consiste nel proiettare quelle immagini e quegli oggetti all’indietro nel tempo, in un passato indefinito ma comunque lontano. A quel punto diventa quasi naturale, tenuto conto della pervicacia della “leggenda dei secoli bui”, ricorrere al medioevo come una sorta di “pattumiera della storia” (non è mia, è di Trotski). Volete una riprova? Bene: ieri leggendo una discussione a proposito dell’orsa Daniza, uccisa durante il tentativo di cattura, ho incrociato l’espressione “come nella migliore tradizione araba medievale” usata, nelle intenzioni dello scrivente, come terribile esempio di arretratezza e superstizione. Ho scritto all’autore che si trattava di un errore grossolano, reso più brutto dal fatto che lui aveva stigmatizzato “la gente che parla senza sapere”. Gli arabi del medioevo, infatti, sono stati quelli che hanno tenuto viva la tradizione medica, matematica, scientifica, filosofica e poi la hanno ritrasmessa all’Occidente. Senza gli arabi medievali non avremmo l’algebra e nemmeno lo zero. In buona sostanza il problema è che la parola “medioevo” ha perso il significato originario di periodo storico (valore denotativo) per assumere il significato di periodo lontano e cupo (valore connotativo). In questo caso il “medioevo” cessa di essere una dimensione reale del tempo, compresa tra un inizio e una fine, per diventare una dimensione del linguaggio separata dal suo stesso significato. Si usa “medioevo” come puro e semplice sinonimo di “oscurantista” perché suona meglio ed è più facile. Da questo poi derivano i paradossi delle espressioni come “medioevo contemporaneo”, “medioevo arabo”, “medioevo sanitario”, “medioevo sessuale” e chi più ne ha più ne metta. Per approfondimenti rimando al prontuario degli stereotipi sul medioevo di Antonio Brusa, reperibile in rete.

Magari questi argomenti li avete già sentiti. Naturalmente non parlo ai colleghi, che ne hanno già acquisito coscienza, bensì agli appassionati, ai curiosi, ai dilettanti volenterosi che sono da incoraggiare ma anche da riportare al principio fondamentale della scientificità della narrazione storica. Capisco che per chi non lo fa di mestiere sia una fatica quella di inseguire la bibliografia o anche solo di procurarsene una. Ma questo non legittima il fatto di scrivere cose senza averne contezza. Su internet  prolifera ancora leggenda nera dei secoli bui, rafforzata periodicamente dai contributi di chi ne scrive senza approfondire. D’altro canto, grazie alla digitalizzazione delle risorse e agli strumenti di condivisione come academia.edu, su internet è possibile trovare anche materiale sicuramente più affidabile di quello messo in circolazione da gruppi e utenti che si occupano di medioevo in chiave sensazionalistica.

Capisco che una sbirciata tra i materiali messi a disposizione dai ricercatori possa essere faticosa, ma esistono in ogni caso gli strumenti adatti a tutte le esigenze, compresa quelle di chi non ha voglia di perdersi tra citazioni bibliografiche, frasi latine e rimandi alle fonti. Apro una parentesi: il medioevo studiato scientificamente è proprio questo, ovvero citazioni bibliografiche, frasi latine e rimandi alle fonti. Poi vengono anche le ciliegine ossia gli episodi piccanti e le vicende sensazionali che sì, piacciono anche ai medievisti di professione, ma arrivano dopo parecchia fatica e diversi anni di studio. Chiudo la parentesi. Chi non vuole sobbarcarsi di questi pesi, perché è vero che si tratta di pesi, non è tenuto a farlo: può dignitosamente porsi tra gli appassionati e ha comunque dei canali di informazione.

Come ho già detto, infatti, esistono ormai molti strumenti adatti alle esigenze di chi è appassionato di storia. Tra i miei preferiti c’è sicuramente l’enciclopedia Treccani, un evergreen che da qualche anno è uscito anche in versione digitale. La ricerca per il tema di questo post andrebbe fatta su più voci parallele ma è davvero difficile risolvere tutto in un articolo da blog. Così, dovendo scegliere, ho dato la priorità all’argomento della tortura fornendo come anticipazione l’indicazione del link alla voce Treccani relativa all’inquisizione. Prima di arrivare al nocciolo della questione, voglio dare anche un assaggio dell’aspetto più interessante del lavorare con la storia, ossia il contatto con le fonti. Le fonti sono importanti perché sono esse, e non altro, che danno la versione più prossima a ciò che effettivamente pensavano le persone di un’epoca diversa dalla nostra. In questo caso si tratta di un brano di Reginone, abate di Prum, che nel 906 scrisse il Canon Episcopi, un trattato rivolto ai vescovi circa l’atteggiamento da tenere nei riguardi della stregoneria. Il Canon episcopi è una parte del De Ecclesiasticis Disciplinis et Religione Christiana,  libro II, capitolo 364. Il testo è pubblicato  in Patrologia Latina, volume 132 (colonne 352 – 352). Fornisco qui la traduzione di un passaggio particolarmente interessante:

.

Canon_Episcopi_Hs119
Due carte di una copia del Canon episcopi. Biblioteca Cattedrale di Hildesheim (Colonia), ms. 119, ff. 91v-92r, c. 1020. Si veda la trascrizione a fine pagina

«Certe donne depravate, rivolte a Satana, e sviate da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di cavalcare la notte alcune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani (o di Ero diade), e di una innumerevole moltitudine di donne; di attraversare larghi spazi grazie al silenzio della notte profonda e di ubbidire a lei come loro signora e di essere chiamate certe notti al suo servizio. Volesse il Cielo che soltanto loro fossero perite nella loro falsa credenza e non avessero trascinato parecchi altri nella perdizione dell’anima! Moltissimi, infatti, si sono lasciati illudere da questi inganni e credono che tutto ciò sia vero, e in tal modo si allontanano dalla vera fede e cadono nel l’errore dei pagani, credendo che vi siano altri dei o divinità, oltre all’unico Dio. Perciò, nelle chiese a loro assegnate, i preti devono predicare con grande diligenza al popolo di Dio affinché si sappia che queste cose sono completamente false e che tali fantasie sono evocate nella mente dei fedeli non dallo spirito divino ma dallo spirito malvagio. Infatti […] durante le ore del sonno inganna la mente che tiene prigioniera, alter nando visioni liete a visioni tristi, persone note a persone ignote, e conducendole attraverso cammini mai praticati; e benché la donna in­fedele esperimenti tutto ciò solo nello spirito, ella crede che avvenga non nella mente ma nel corpo».

 

Vediamo adesso cosa dice la Treccani a proposito della tortura. La voce è complessa, predeve un sommario di cui riporto solo le prime due parti per questioni di brevità ma rimando comunque alla sezione La tortura nel mondo contemporaneo, giusto perché chi legge possa avere un’idea di cosa stiamo parlando. Faccio notare che, al momento in cui scrivo, in Italia il codice penale, secondo quanto riportato da Amnesty International, non prevede ancora il reato di tortura. Il disegno di legge per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano è stato approvato il 5 maggio 2014 ed è tuttora al vaglio della commisione d’esame. Non dico questo per scaricare di “responsabilità” il medioevo bensì per sottolineare che un “problema tortura” esiste, è grave e sta accadendo ora, nel nostro tempo. Forse sarebbe opportuno puntare lo sguardo anche lì visto che, a differenza del passato, il futuro si potrebbe ancora cambiare. 

.

Storia della tortura giudiziaria di Franco Cardini

1. Tortura e verità
In senso giuridico, la tortura è costituita dall’insieme di coercizioni e di tormenti fisici e psichici con i quali si vuol indurre un imputato a confessare la verità; in Europa è stata considerata legale sino alla seconda metà circa del 18° secolo, nonostante le molte contestazioni a proposito della sua legittimità morale e della sua validità funzionale. Un tipo particolare di tortura, sempre nell’ambito giuridico ma privo d’intenti probatori, è quello inflitto ai condannati a morte prima dell’applicazione della sentenza finale per scopi al tempo stesso punitivi e pedagogici: infatti, nei sistemi di giustizia d’ancien régime non soltanto un condannato a una qualche pena poteva essere sottoposto ad altre sussidiarie (carcere duro, digiuni, percosse ecc.), ma al condannato alla pena capitale si potevano infliggere (secondo il tipo e la qualità del suo crimine, e con riferimento al suo rango e stato sociale e giuridico) pene preliminari, che avevano l’obiettivo non solo e non tanto di aggravare la sua pena quanto piuttosto di servire da esempio deterrente.
La tortura esercitata nei confronti di prigionieri di guerra o di soggetti sottoposti a costrizione per motivi politici, religiosi o anche in seguito a crimine di cui essi siano dirette vittime (per es., i rapiti o sequestrati a scopo di estorsione mediante riscatto), appartiene a una sorta d’histoire immobile dell’umanità e conosce una dinamica di certo legata al modificarsi del senso morale diffuso e delle ‘soglie del dolore’ nelle differenti civiltà, ma connessa soprattutto con il mutare dei mezzi tecnologici. In genere vietata o comunque soggetta a durissime censure etiche, essa è stata ed è nondimeno praticata sia all’interno di corpi ‘speciali’ o ‘paralleli’ degli Stati moderni sia nel contesto di frequenti situazioni private. Questo tipo di tortura, comunque suscettibile di una riflessione storica legata soprattutto alle dinamiche fenomenologiche, ha tuttavia un rapporto molto forte con la cultura della violenza e della crudeltà, cultura che si è andata imponendo negli ultimi due secoli e che ha anche avuto interpreti illustri.
Oggetto precipuo di storia è tuttavia non già questo tipo di tortura, non soggetto al consenso civile e sottratto quindi alla regolamentazione che accompagna la legittimazione, bensì quello della tortura giudiziaria, intesa come complesso dei mezzi di coercizione personale, sia fisica sia morale, impiegati durante il processo – anche se essi possono essere accompagnati e complicati dalla parallela attività di polizia (ufficialmente lecita, semilecita oppure illecita, a seconda dei tempi e dei luoghi) che lo precede o l’accompagna – e tesi all’accertamento della colpevolezza degli imputati o a provocarne comunque la confessione, oppure a convalidare l’attendibilità delle deposizioni dei testimoni.
È difficile e forse impossibile rintracciare l’origine storica della tortura giudiziaria, la radice ultima della quale può considerarsi etico-pedagogica ancor prima che giuridica: il tormentare per conoscere la verità implica un sottinteso ma forte rapporto tra la verità intesa come bene e la falsità e la menzogna ritenute di per sé un male. Tale tensione etica rendeva plausibile, nel diritto greco e romano che l’hanno codificata, l’interpretazione della tortura come atto praticato anche pro reo: si partiva cioè dal principio che, in mancanza di chiare prove, la forza d’animo dimostrata dall’imputato nel sostenere la sofferenza pur di far trionfare la verità fosse, essa stessa, una prova. Dato il suo carattere non solo doloroso ma anche umiliante, la tortura in certi periodi non poteva essere applicata se non nei casi dei soggetti non liberi: la legislazione imperiale romana tuttavia conosce, al riguardo, fasi differenti. La sua pratica non era mai stata libera però da forti ipoteche, da pesanti e dolenti perplessità. Dice il giurista Ulpiano: “La tortura è uno strumento fragile e rischioso, incapace spesso di condurre alla verità: molti difatti riescono a sopportare i tormenti grazie alla loro forza d’animo o alla loro robustezza fisiologica, in tal modo che non c’è verso d’estorcere loro la verità; altri, al contrario, temono la sofferenza al punto tale da esser pronti anche a mentire pur d’evitarla”.
Durante l’Alto Medioevo, la tortura fu in genere sostituita dall’ordalia, che con essa aveva in comune la concezione del rapporto tra coscienza soggettiva d’innocenza (o di colpevolezza) e capacità di sopportare prove e sofferenze. Essa rinacque a partire dalla fine del 12° secolo o dai primi del 13°, vale a dire da quando l’Europa occidentale, attraverso la diffusione universitaria del corpus iuris giustinianeo, torna al diritto romano. Ammesso fin dai primi del Duecento in numerosi esempi di procedura giuridica laica, l’interrogatorio sotto tortura, detto quaestio, è menzionato con certezza e chiarezza per la prima volta nel veronese Liber iuris civilis (1228). Esso fu legittimato per quel che concerneva i processi inquisitoriali nella bolla Ad exstirpanda (15 maggio 1252) del famoso canonista Sinibaldo de’ Fieschi, papa con il nome d’Innocenzo IV. Sette anni dopo, Alessandro IV ratificò la decisione del suo predecessore, poi rafforzata altresì da Clemente IV. Papa Alessandro autorizzò anche i religiosi a concedersi reciprocamente l’assoluzione nei casi in cui il contatto con la tortura comportasse un’infrazione dei divieti canonici relativi al principio secondo il quale Ecclesia abhorret a sanguine.
Nel corso del Trecento la tortura fu estesa poi ad altre, differenti procedure: i giuristi, quali Accursio, Baldo, Bartolo, fornirono tutti, sia pure con accenti diversi, il loro apporto favorevole al radicamento e alla generalizzazione della pratica, che nondimeno fu rigorosamente regolamentata. In particolare, si dovevano evitare sia la mutilazione permanente sia la morte. In età tardomedievale e rinascimentale abbondano i trattati sulla tortura, come l’anonimo (forse bolognese) De tormentis e il De indiciis et tortura di F. Dal Bruno, che si preoccupano di legittimare e al tempo stesso di disciplinare la pratica. Già nei giuristi medievali si avvertono molto vivi la preoccupazione per gli abusi e il dubbio sull’efficacia della tortura in rapporto alla fragilità umana e alla paura del dolore. Tuttavia, forte era l’argomentazione dell’inquisitore Bernard Gui, secondo il quale vexatio dat intellectum, “la sofferenza induce a riflettere”. La Constitutio criminalis Carolina, emanata dall’imperatore Carlo V nel 1532, costituì un punto fermo nella storia dell’adozione della tortura nell’Europa moderna: nel momento stesso in cui ne confermava legittimità e validità, il legislatore imperiale sottolineava la necessità dell’osservanza scrupolosa di precise regole procedurali, pena l’ottenimento di un risultato opposto rispetto a quello voluto.

2. Regolamentazione dei tormenti
La tortura era esercitata in materia civile a fini probatori, ma soprattutto mirava a rendere più certe le sentenze nei processi criminali, durante i quali a essa potevano essere sottoposti sia gli imputati sia i testimoni poco attendibili o reticenti: il suo uso era tuttavia subordinato alla certezza che altri mezzi probatori fossero inapplicabili o inefficaci o insufficienti. Sia nei processi civili sia in quelli inquisitoriali, la tortura era raccomandata nei casi in cui l’imputato si ostinasse a negare la sua colpa ma non fosse in grado di dimostrare con prove o argomentazioni la sua innocenza; o quando, pur avendo egli ammesso la colpa, vi fossero fondati motivi per ritenere non completa la sua confessione. Naturalmente erano previste categorie di persone verso le quali la tortura era inapplicabile: o per la qualità del loro stato, che rendeva inutile la tortura dato che la loro parola doveva essere considerata un pegno di publica fides (i nobili, i militari, gli insigniti di dignità cavalleresche), o per la loro qualità di soggetti a un foro speciale (i chierici), o per la debolezza della loro condizione fisiologica e psicologica (i bambini, i vecchi, le gravide ecc.); ma la procedura inquisitoriale poteva introdurre al riguardo qualche deroga. Chi allegasse malattie o difetti che gli impedivano di sopportare la tortura aveva il diritto di essere visitato da un medico.
La tortura poteva essere applicata solo sulla base di una preliminare sentenza, rispetto alla quale l’imputato poteva appellarsi: se e quando possibile, si tendeva a far sì che la sola paura della sofferenza bastasse a far confessare la verità. All’applicazione della tortura, che doveva essere eseguita secondo i limiti, nei modi e nei tempi sanciti nella sentenza, dovevano assistere – secondo la decretale Multorum querela del tempo di papa Clemente V – i giudici inquisitoriali (quindi il vescovo ordinario del luogo nel quale l’imputato era stato arrestato e l’inquisitore) o i loro vicari ufficiali. La tortura si poteva iterare, ma solo dopo attento esame dei singoli casi e matura riflessione.
Mezzi e sistemi di tortura variavano in relazione alle consuetudini locali: nel corso del 17° e 18° secolo si tese a disciplinare anche quelli secondo le varie normative statali. I più comuni erano i ‘tratti di corda’ (l’inquisito, con le mani legate dietro la schiena, veniva sollevato più volte in aria per mezzo d’un sistema di carrucole e poi lasciato cadere); il ‘cavalletto’ (un ordigno sul quale si stiravano le membra del torturato); il ‘fuoco’ (si ungevano i piedi del torturato per avvicinarli poi a una fonte di calore); la ‘stanghetta’ (un sistema di contenzione che comprimeva polsi e caviglie); le ‘cannette’ (si stringevano con appositi strumenti le dita giunte del tormentato); la ‘veglia’ (s’impediva al torturato, legato a un sedile, di addormentarsi per un periodo che poteva arrivare a quasi due giorni); la ‘bacchetta’, uno staffile che si poteva usare anche nei confronti dei minorenni, non però prima del nono anno d’età. Il testimone che avesse resistito al dolore senza ritrattare era considerato veridico; l’imputato che vi avesse resistito senza confessare era dichiarato innocente. I notai erano chiamati a registrare con precisione carattere e durata dei singoli tipi di tortura; dopo di essa, si chiedeva all’imputato confesso di confermare la sua confessione, nel qual caso si parlava di confessione spontanea.
È indebito il carico che talora si fa ai tribunali inquisitoriali di aver usato sistematicamente la tortura: in ciò, essi non facevano che seguire la pratica giuridica dell’epoca e avvalersi di infrastrutture poste a loro disposizione dai tribunali laici; e vi sono testimonianze numerose d’una forte resistenza degli inquisitori a servirsi dell’extrema ratio, la tortura, cui si ricorreva di solito soltanto dopo aver provato altre vie, quali, anzitutto, la prigione ‘stretta’ che prevedeva digiuno e privazione del sonno. Molti trattati inquisitoriali citavano, facendolo proprio, il duro giudizio di Ulpiano sui limiti della tortura. Il domenicano frate Eliseo Marini, nel suo Sacro arsenale (1631), sosteneva che la ‘rigorosa disamina’ – la tortura – dovesse essere applicata solo se le altre prove fossero del tutto insufficienti, e massima l’incertezza; e ammoniva che si procedesse con prudenza, si mostrassero all’imputato gli strumenti di tortura prima di usarli, gli si proponesse ripetutamente di pensare a quel che faceva, s’interrompesse più volte il procedimento per dargli modo di riflettere. La costrizione della volontà risulta insomma chiara, ma l’arbitrio dei giudici e la durezza del tormento si riducevano e si disciplinavano per quanto era possibile.

L'ammiraglio Niketas Oryphas punisce i saraceni Cretesi - Giovanni Scilitze - Synopsis historiarum - Biblioteca Nacional Madrid - Codex Matritensis gr Vitr 26-2 - XII sec
L’ammiraglio Niketas Oryphas punisce i saraceni Cretesi – Giovanni Scilitze, Synopsis historiarum, Biblioteca Nacional de Madrid, Codex Matritensis gr. Vitr. 26-2, XII sec.

Trascrizione delle carte del Canon episcopi (qui sopra) secondo Patrologia Latina 140

Il Canon episcopi compare come inizio del libro 10 del Decretum Burchardi (ca. 1012), nel manoscritto 119 della Biblioteca Cattedrale di Hildesheim (Colonia).
Ut episcopi eorumque ministri omnibus viribus elaborare studeant, ut perniciosam et a diabolo inventam sortilegam et maleficam artem penitus ex parochiis suis eradicent: et si aliquem virum aut feminam hujuscemodi sceleris sectatorem invenerint, turpiter dehonestatum de parochiis suis ejiciant. Ait enim Apostolus: Haereticum post unam et secundam admonitionem devita, sciens quia subversus est, qui ejusmodi est. Subversi sunt, et a diabolo capti tenentur, qui, derelicto creatore suo, a diabolo suffragia quaerunt, et ideo a tali peste mundari debet sancta Ecclesia. Illud etiam non omittendum, quod quaedam sceleratae mulieres retro post Satanam conversae, daemonum illusionibus, et phantasmatibus seductae, credunt se et profitentur nocturnis horis, cum Diana paganorum dea, vel cum Herodiade et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa terrarum spatia intempestae noctis silentio pertransire ejusque jussionibus velut dominae obedire et certis noctibus ad ejus servitium evocari. Sed utinam hae solae in perfidia sua perissent, et non multos secum in infidelitatis interitum pertraxissent. Nam innumera multitudo hac falsa opinione decepta haec vera esse credit, et credendo a recta fide deviat, et in errore paganorum revolvitur, cum aliquid divinitatis, aut numinis extra unum Deum esse arbitratur. Quapropter sacerdotes per Ecclesias sibi commissas populo omni instantia praedicare debent, ut noverint haec omnimodis falsa esse, et non a divino, sed a maligno spiritu talia phantasmata mentibus infidelium irrogari. Siquidem ipse Satanas, qui transfigurat se in angelum lucis, cum mentem cujuscunque mulierculae ceperit, et hanc sibi per infidelitatem et incredulitatem subjugaverit, illico transformat se in diversarum personarum species atque similitudines, et mentem quam captivam tenet in somnis deludens, modo laeta, modo tristia, modo cognitas, modo incognitas personas, ostendens, per devia quaeque deducit. Et cum solus spiritus hoc patitur, infidelis mens haec non in animo, sed in corpore evenire opinatur. Quis enim non in somnis et nocturnis visionibus extra seipsum educitur, et multa videt dormiendo, quae nunquam viderat vigilando? Quis vero tam stultus et hebes sit, qui haec omnia quae in solo spiritu fiunt, etiam in corpore accidere arbitretur? Cum Ezechiel propheta visiones Domini in spiritu non in corpore vidit. Et Joannes apostolus Apocalypsis sacramenta in spiritu non in corpore vidit, et audivit sicut ipse dicit: Statim, inquit, fui in spiritu. Et Paulus non audet se dicere raptum in corpore. Omnibus itaque publice annuntiandum est, quod qui talia et his similia credit, fidem perdit, et qui fidem rectam in Deo non habet, hic non est ejus, sed illius in quem credit, id est diaboli. Nam de Domino nostro scriptum est: Omnia per ipsum facta sunt. Quisquis ergo aliquid credit posse fieri, aut aliquam creaturam in melius aut in deterius immutari, aut transformari in aliam speciem, vel similitudinem, nisi ab ipso Creatore qui omnia fecit et per quem omnia facta sunt, procul dubio infidelis est et pagano deterior.

 

Ramadan, digiuno e festa

Mira'j Nameh, il libro dell'ascensione del Profeta , Afganistan 1436 (BNCF)
Mira’j Nameh, il libro dell’ascensione del Profeta, Afganistan 1436 (BNCF)

 

Ramadan è il nono mese dell’anno lunare musulmano. Una prescrizione coranica stabilisce che in questo mese, nel quale avvenne la prima rivelazione, i musulmani debbano quotidianamente osservare, dall’aurora al tramonto, l’astinenza totale da cibi e bevande e dai rapporti sessuali (più tardi anche dal fumare). Le notti sono dedicate a pratiche devozionali e a festeggiamenti. La festività del piccolo bairam (in arabo al-‛īd aaghī“la festa piccola” o ‛īd alfi“la festa della rottura del digiuno”), ricorrente nel primo giorno di shawwāl, decimo mese dell’anno lunare musulmano, segna la fine del ramadan. (Treccani)

http://expositions.bnf.fr/islam/livres/sturc_190/index.htm

San Giovanni Battista negli Acta Sanctorum

Jean baptiste
Santa Elisabetta, Zaccaria e Giovanni battista bambino. Pietro Comestore, Bibbia istoriale. Parigi – Bibl. Mazarine – ms. 312 (1440 ca), f. 188

.

San Giovanni negli Acta Sanctorum (parte 1) Download
San Giovanni negli Acta Sanctorum (parte 1) Download
.

«Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei. All’ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse.  Egli chiese una tavoletta, e scrisse: “Giovanni è il suo nome”. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.  Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. (…) Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele». (Luca 1:57-65, 80)   La festa della Natività di San Giovanni Battista era celebrata il 24 giugno fin dai tempi di Sant’Agostino (354-430). La data venne determinata in relazione alla data di nascita di Gesù, fissata al 25 dicembre: quella di Giovanni doveva essere celebrata sei mesi prima, secondo quanto annunciò l’arcangelo Gabriele a Maria.

.

Jean baptiste
Gesù e Giovanni Battista, Herman de Valenciennes, Roman de Dieu et de sa mere. Besançon – BM – ms. 550 (XV sec. ex.), f. 71

 

San Giovanni elemosiniere

Giovanni l’Elemosiniere (gr. ᾿Ελεήμων, propr. “il Misericordioso”), santo. Patriarca di Alessandria d’Egitto (n. Amatunte, Cipro – m. ivi 619 circa). Inviato ad Alessandria dall’imperatore Eraclio, dopo l’uccisione di Foca (610), combatté il monofisismo, la simonia e altri abusi del clero; si dedicò a grandi opere di beneficenza soccorrendo e visitando i poveri: fu per questo chiamato “elemosiniere”. Festa, 23 gennaio (presso i Greci, 12 novembre). E’ patrono dei cavalieri ospitalieri.

Saint Jean l'Aumônier donnant un vêtement à des pauvres. Jacobus de Varagine, Légende dorée, 1380 ca. Paris - Bibl. Mazarine - ms. 1729
Saint Jean l’Aumônier donnant un vêtement à des pauvres. Jacobus de Varagine, Légende dorée, 1380 ca. Paris – Bibl. Mazarine – ms. 1729

 

De sancto Iohanne elemosinario, a cura di Giovanni Paolo Maggioni, in Legenda aurea, ed. G. P. Maggioni Download

https://www.academia.edu/7439227/Legenda_aurea_ed._G._P._Maggioni_De_sancto_Iohanne_elemosinario

Ildegarda di Bingen, mistica benedettina, 1098 – 1179

.

Codice Rupertsberger - Biblioteca di Stato di Wiesbaden - ms 2
Ildegarda di Bingen riceve una visione e la descrive al suo segretario. Codice Rupertsberger – Biblioteca di Stato di Wiesbaden – ms 2

 

Ildegarda (lat. Hildegarda) di Bingen, santa. – Mistica benedettina (Bermeshein1098 – presso Bingen 1179). Entrata a otto anni nell’abbazia di Disibodenberg, nel1136 prese la direzione della comunità, trasferita più tardi (114750) nel monastero da lei fondato presso Bingen. Fondò poi (1165), come filiale, un altro monastero a Eibingen e svolse molta attività in favore della Chiesa e del clero, specialmente nella Germania meridionale. La sua esperienza mistica è descritta in particolare nel Liber scivias (sci vias lucis “conosci le vie della luce”, degli anni114151); altre sue importanti opere di edificazione religiosa sono il Liber vitae meritorum (115964) e il Liber divinorum operum (116470). Nelle sue opere (che, donna di modesta cultura, dettava a segretarî e correttori), sono notevoli anche i motivi cosmologici nell’ambito di una interpretazione allegorico-simbolica del mondo fisico e del corpo umano. Abbiamo di lei anche poesie, canti, moltissime lettere e un’autobiografia di cui ci restano frammenti. Festa, 17 settembre. (Treccani)

 


.

L’influenza esercitata sulla terra dalle sfere del fuoco, dell’aria e dell’acqua - Ildegarda di Bingen, Liber Divinorum Operum (copia della prima metà XIII sec.) Biblioteca Governativa di Lucca, Codex Latinus 1942
L’influenza esercitata sulla terra dalle sfere del fuoco, dell’aria e dell’acqua – Ildegarda di Bingen, Liber Divinorum Operum (copia della prima metà XIII sec.) Biblioteca Governativa di Lucca, Codex Latinus 1942

 .

Hildegard von Bingen della Biblioteca statale di Lucca

Il Codice, proveniente dal Convento dei Chierici regolari della Madre di Dio di Lucca, contiene il Liber Divinorum Operum di Hildegard von Bingen. Nata dalla nobile famiglia francone Vermersheim nel 1098, Hildegard morì a Bingen nel 1179. Destinata alla vita monastica fin da bambina, entra nel convento benedettino di Disibodenberg. Nel 1147 fondò il monastero di Rupertsberg a Bingendove visse fino alla fine della sua vita.Scrittrice, compositrice, naturalista, condusse una vita attiva non solo all’interno del monastero ma intraprendendo molti viaggi e mostrando capacità e consapevolezza sia nella vita spirituale che in ambito giuridico, economico e politico.Intrattenne relazioni dirette o epistolari con le più alte personalità della sua epoca: con San Bernardo, con i papi Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Alessandro III, con gli imperatori Corrado e Federico Barbarossa. Ha lasciato alcuni libri profetici: loScivias, il Liber Vitae e il Liber Divinorum Operum (il “Libro delle opere divine”). Di quest’ultima opera rimangono tre trascrizioni, di cui quella lucchese è l’unica miniata e la sua datazione è stata collocata tra il secondo e il terzo decennio del XIII secolo. L’opera contiene le visioni di Hildegard ed il testo di ogni visione è composto da una descrizione nella quale la Santa parla in prima persona ed espone il contenuto dell’apparizione, cui segue un commento esplicativo pronunciato dalla voce di Dio. Le tavole miniate illustrative delle visioni sono dieci, tutte a piena pagina. All’interno della cornice di tali tavole o in un riquadro adiacente, è presentata la figura di Hildegard seduta, il capo elevato verso l’alto, con gli strumenti scrittori fra le mani, o appoggiati su un leggio, in atto di scrivere le sue visioni. Delle visioni vengono enucleati gli episodi di particolare evidenza e intensità: l’immagine dello spirito del mondo, la struttura del cosmo, il sistema dei venti, la figura umana collocata al centro dell’universo, il tema del mostro e delle figure fantastiche ed allegoriche, il globo terrestre, lo schema della città. Nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI.

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0103.html

.

Liber divinorum operum – Biblioteca Governativa di Lucca, Codex Latinus 1942 Download

Liber revelationis in Revelationes S. S. Virginum Hildegardis et (…), Colonia, 1628 Download

 


.

Hildegard von Bingen – Cum vox sanguinis

.


VIDEO RAI: Il tempo e la Storia

29/04/2014 29/04/2014

Ildergarda di Bingen: santa eclettica della modernità

.


 

Vision – Margarethe von Trotta.

Con Barbara Sukowa, Heino Ferch, Hannah Herzsprung, Gerald Alexander Held, Lena Stolze. continua» Titolo originale Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen. Drammatico, durata 110 min. – Germania, Francia 2009. http://www.youtube.com/watch?v=g-kBG3KxAjQ

  Barbara Sukowa, Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen (Vision, 2009; directed by Margarethe von Trotta) - Berlinale 2012 Jury .

Magna Charta Libertatum

.

1215 Magna Carta – Salisbury Cathedra
1215 Magna Carta at Salisbury Cathedra

 

La Magna Charta, o Charta libertatum, era una carta di libertà rilasciata ai baroni da re Giovanni d’Inghilterra a Runnymede il 15 giugno 1215. Pur presentandosi come un atto unilaterale di concessione da parte del re, era un contratto di riconoscimento dei reciproci diritti, come un qualsiasi atto che nel periodo feudale regolava i rapporti reciproci fra il re e i vassalli; non era quindi rivolta a sanzionare la libertà di tutti i sudditi, ma soltanto dei baroni. È ritenuta però fondamento delle libertà costituzionali inglesi poiché le istituzioni politiche feudali, quali erano consacrate anche nella Magna Charta, si trasformarono nelle istituzioni politiche costituzionali moderne. http://www.treccani.it/enciclopedia/magna-charta/

 

Magna Carta, 1297 -  U.S. national archive
Magna Carta, 1297 version at U.S. national archive and records administration (courtesy of David M. Rubenstein).

 

La carta fu conferma con alcune modifiche da Enrico III nel 1216 e nel 1217, e convertita in legge nel 1225. Il testo di riferimento per le istituzioni politiche moderne è quello della Magna Charta del 1297, The Great Charter of the Liberties of England, and of the Liberties of the Forest, che è ancora presente nelle raccolte di leggi di Inghilterra e Galles.


Magna Carta (1946)  un breve film sperimentale inglese prodotto dalla Gaumont-British Instructional e conservato dalla British Council Film. L’interpretazione che ne emerge non è storiograficamente corretta ma il film rimane comunque molto interessante per capire come il documento è stato recepito nei vari periodi storici.


Conservazione del documento presso US National Archives


Trascrizione del testo

Johannes Dei gracia Rex Anglie, Dominus Hibernie, Dux Normannie, Aquitannie et comes Andegravie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, baronibus, justiciariis, forestariis, vicecomitibus, prepositis, ministris et omnibus ballivis et fidelibus suis salutem. Sciatis nos intuitu Dei et pro salute anime nostre et omnium antecessorum et heredum nostrorum ad honorem Dei et exaltacionem sancte Ecclesie, et emendacionem regi nostri, per consilium venerabilium patrum nostrorum, Stephani Cantuariensis archiepsicopi, tocius Anglie primatis et sancte Romane ecclesie cardinalis, Henrici Dublinensis archiepiscopi, Willelmi Londoniensis, Petri Wintoniensis, Joscelini Bathoniensis et Glastoniensis, Hugonis Lincolniensis, Walteri Wygorniensis, Willelmi Coventriensis, et Benedicti Roffensis, episcoporum; magistri Pandulfi domini pape subdiaconi et familiaris, fratris Aymerici magistri milicie Templi in Anglia; et nobilium virorum Willelmi Mariscalli comitis Penbrocie, Willelmi comitis Sarisberie, Willelmi comitis Warennie, Willelmi comitis Arundellie, Alani de Galewey a constabularii Scocie, Warini filii Geroldi, Petri filii Hereberti, Huberti de Burgo senescalli Pictavie, Hugonis de Nevilla, Mathei filii Hereberti, Thome Basset, Alani Basset, Philippi de Albiniaco, Roberti de Roppel., Johannis Mariscalli, Johannis filii Hugonis et aliorum fidelium nostrum.

  1. In primis concessisse Deo et hac presenti carta nostra confirmasse, pro nobis et heredibus nostris in perpetuum quod Anglicana ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et libertates suas illesas; et ita volumus observari; quod apparet ex eo quod libertatem electionum, que maxima et magis necessaria reputatur Ecclesie Anglicane, mera et spontanea voluntate, ante discordiam inter nos et barones nostros motam, concessimus et carta nostra [illa carta data 21° novembris anno Domini 1214; confirmatio papae Innocentii tertii 30° martii anno Domini 1215] confirmavimus, et eam obtinuimus a domino papa Innocentio tercio confirmari; quam et nos observabimus et ab heredibus nostris in perpetuum bona fide volumus observari. Concessimus eciam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostri in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et heredibus suis, de nobis et heredibus nostris.
  2. Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive aliorum tenencium de nobis in capite per servicium militare, mortuus fuerit, et cum decesserit heres suus plene etatis fuerit et relevium debeat, habeat hereditatem suam per antiquum relevium; scilicet heres vel heredes comitis de baronia comitis integra per centum libras; heres vel heredes baronis de baronia per centum libras (sic); heres vel heredes militis de feodo militis integro per centum solidos ad plus; et qui minus debuerit minus det secundum antiquam consuetudinem feodorum.
  3. Si autem heres alicujus talium fuerit infra etatem et fuerit in custodia, cum ad etatem pervenerit, habeat hereditatem suam sine relevio et sine fine.
  4. Custos terre hujusmodi heredis qui infra etatem fuerit, non capiat de terra heredis nisi racionabiles exitus, et racionabiles consuetudines, et racionabilia servicia, et hoc sine destructione et vasto hominum vel rerum; et si nos commiserimus custodiam alicujus talis terre vicecomiti vel alicui alii qui de exitibus illius nobis respondere debeat, et ille destructionem de custodia fecerit vel vastum, nos ab illo capiemus emendam, et terra committatur duobus legalibus et discretis hominibus de feodo illo, qui de exitibus respondeant nobis vel ei cui eos assignaverimus; et si dederimus vel vendiderimus alicui custodiam alicujus talis terre, et ille destructionem inde fecerit vel vastum, amittat ipsam custodiam, et tradatur duobus legalibus et discretis hominibus de feodo illo qui similiter nobis respondeant sicut predictum est.
  5. Custos autem, quamdiu custodiam terre habuerit, sustentet domos, parcos, vivaria, stagna, molendina, et cetera ad terram illam pertinencia, de exitibus terre ejusdem; et reddat heredi, cum ad plenam etatem pervenerit, terram suam totam instauratam de carucis et waynagiis, secundum quod tempus waynagii exiget et exitus terre racionabiliter poterunt sustinere.
  6. Heredes maritentur absque disparagacione, ita tamen quod, antequam contrahatur matrimonium, ostendatur propinquis de consanguinitate ipsius heredis.
  7. Vidua post mortem mariti sui statim et sine difficultate habeat maritagium et hereditatem suam, nec aliquid det pro dote sua, vel pro maritagio suo, vel hereditate sua, quam hereditatem maritus suus et ipsa tenuerint dit obitus ipsius mariti, et maneat in domo mariti sui per quadraginta dies post mortem ipsius, infra quos assignetur ei dos sua.
  8. Nulla vidua distringatur ad se maritandum, dum voluerit vivere sine marito, ita tamen quod securitatem faciat quod se non maritabit sine assensu nostro, si de nobis tenuerit, vel sine assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit.
  9. Nec nos nec ballivi nostri seisiemus terram aliquam nec redditum pro debito aliquo, quamdiu catalla debitoris sufficiunt ad debitum reddendum; nec plegii ipsius debitoris distringantur quamdiu ipse capitalis debitor sufficit ad solucionem debiti; et si capitalis debitor defecerit in solucione debiti, non habens unde solvat, plegii respondeant de debito; et, si voluerint, habeant terras et redditus debitoris, donec sit eis satisfactum de debito quod ante pro eo solverint, nisi capitalis debitor monstraverit se esse quietum inde versus eosdem plegios.
  10. Si quis mutuo ceperit aliquid a Judeis, plus vel minus, et moriatur antequam debitum illud solvatur, debitum non usuret quamdiu heres fuerit infra etatem, de quocumque teneat; et si debitum illud inciderit in manus nostras, nos non capiemus nisi catallum contentum in carta.
  11. Et si quis moriatur, et debitum debeat Judeis, uxor ejus habeat dotem suam, et nichil reddat de debito illo; et si liberi ipsius defuncti qui fuerint infra etatem remanserint, provideantur eis necessaria secundum tenementum quod fuerit defuncti, et de residuo solvatur debitum, salvo servicio dominorum; simili modo fiat de debitis que debentur aliis quam Judeis.
  12. Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram primogenitam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi racionabile auxilium; simili modo fiat de auxiliis de civitate London.
  13. Et civitas London. habeat omnes antiquas libertates et liberas consuetudines suas, tam per terras, quam per aquas. Preterea volumus et concedimus quod omnes alie civitates, et burgi, et ville, et portus, habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas.
  14. Et ad habendum commune consilium regni de auxilio assidendo aliter quam in tribus casibus predictis, vel de scutagio assidendo, summoneri faciemus archiepiscopos, episcopos, abbates, comites, et majores barones sigillatim per litteras nostras; et preterea faciemus summoneri in generali per vicecomites et ballivos nostros omnes illos qui de nobis tenent in capite ad certum diem, scilicet ad terminum quadraginta dierum ad minus, et ad certum locum; et in omnibus litteris illius summonicionis causam summonicionis exprimemus; et sic facta summonicione negocium ad diem assignatum procedat secundum consilium illorum qui presentes fuerint, quamvis non omnes summoniti venerint.
  15. Nos non concedemus de cetero alicui quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi racionabile auxilium.
  16. Nullus distringatur ad faciendum majus servicium de feodo militis, nec de alio libero tenemento, quam inde debetur.
  17. Communia placita non sequantur curiam nostram, set teneantur in aliquo loco certo.
  18. Recogniciones de nova disseisina, de morte antecessoris, et de ultima presentacione, non capiantur nisi in suis comitatibus et hoc modo : nos, vel si extra regnum fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittemus duos justiciarios per unum quemque comitatum per quatuor vices in anno, qui, cum quatuor militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas.
  19. Et si in die comitatus assise predicte capi non possint, tot milites et libere tenentes remaneant de illis qui interfuerint comitatui die illo, per quos possint judicia sufficenter fieri, secundum quod negocium fuerit majus vel minus.
  20. Liber homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum delicti; et pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo; et mercator eodem modo, salva mercandisa sua; et villanus eodem modo amercietur salvo waynagio suo, si inciderint in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur, nisi per sacramentum proborum hominum de visneto.
  21. Comites et barones non amercientur nisi per pares suos, et non nisi secundum modum delicti.
  22. Nullus clericus amercietur de laico tenemento suo, nisi secundum modum aliorum predictorum, et non secundum quantitatem beneficii sui ecclesiastici.
  23. Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent.
  24. Nullus vicecomes, constabularius, coronatores, vel alii ballivi nostri, teneant placita corone nostre.
  25. Omnes comitatus, hundredi, wapentakii, et trethingi’ sint ad antiquas firmas absque ullo incremento, exceptis dominicis maneriis nostris.
  26. Si aliquis tenens de nobis laicum feodum moriatur, et vicecomes vel ballivus noster ostendat litteras nostras patentes de summonicione nostra de debito quod defunctus nobis debuit, liceat vicecomiti vel ballivo nostro attachiare et imbreviare catalla defuncti inventa in laico feodo, ad valenciam illius debiti, per visum legalium hominum, ita tamen quod nichil inde amoveatur, donec persolvatur nobis debitum quod clarum fuerit, et residuum relinquatur executoribus ad faciendum testamentum defuncti; et, si nichil nobis debeatur ad ipso, omnia catalla cedant defuncto, salvis uxori ipsius et pueris racionabilibus partibus suis.
  27. Si aliquis liber homo intestatus decesserit, catalla sua per manus propinquorum parentum et amicorum suorum, per visum ecclesie distribuantur, salvis unicuique debitis que defunctus ei debebat.
  28. Nullus constabularius, vel alius ballivus noster, capiat blada vel alia catalla alicujus, nisi statim inde reddat denarios, aut respectum inde habere possit de voluntate venditoris.
  29. Nullus constabularius distringat aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castri, si facere voluerit custodiam illam in propria persona sua, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit propter racionabilem causam; et si nos duxerimus vel miserimus eum in exercitum, erit quietus de custodia, secundum quantitatem temporis quo per nos fuerit in exercitu.
  30. Nullus vicecomes, vel ballivus noster, vel aliquis alius, capiat equos vel carettas alicujus liberi hominis pro cariagio faciendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis.
  31. Nec nos nec ballivi nostri capiemus alienum boscum ad castra vel alia agenda nostra, nisi per voluntatem ipsius cujus boscus ille fuerit.
  32. Nos non tenebimus terras illorum qui convicti fuerint de felonia, nisi per unum annum et unum diem, et tunc reddantur terre dominis feodorum.
  33. Omnis kidelli de cetero deponantur penitus de Tamisia, et de Medewaye, et per totam Angliam, nisi per costeram maris.
  34. Breve quod vocatur “Precipe” de cetero non fiat alicui de aliquo tenemento unde liber homo amittere possit curiam suam.
  35. Una mensura vini sit per totum regnum nostrum, et una mensura cervisie, et una mensura bladi, scilicet quarterium Londoniense, et una latitudo pannorum tinctorum et russetorum et halbergettorum, scilicet due ulne infra listas; de ponderibus autem sit ut de mensuris.
  36. Nichil detur vel capiatur de cetero pro brevi inquisicionis de vita vel membris, set gratis concedatur et non negetur.
  37. Si aliquis teneat de nobis per feodifirmam, vel per sokagium, vel per burgagium, et de alio terram teneat per servicium militare, nos non habebimus custodiam heredis nec terre sue que est de feodo alterius, occasione illius feodifirme, vel sokagii, vel burgagii; nec habebimus custodiam illius feodifirme, vel sokagii, vel burgagii, nisi ipsa feodifirma debeat servicium militare. Nos non habebimus custodiam heredis vel terre alicujus, quam tenet de alio per servicium militare, occasione alicujus parve serjanterie quam tenet de nobis per servicium reddendi nobis cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi.
  38. Nullus ballivus ponat decetero aliquem ad legem simplici loquela sua, sine testibus fidelibus ad hoc inductis.
  39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
  40. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus rectum aut justiciam.
  41. Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, tam per terram quam per aquam, ad emendum et vendendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas consuetudines, preterquam in tempore gwerre, et si sint de terra contra nos gwerrina; et si tales inveniantur in terra nostra in principio gwerre, attachientur sine dampno corporum et rerum, donec sciatur a nobis vel capitali justiciario nostro quomodo mercatores terre nostre tractentur, qui tunc invenientur in terra contra nos gwerrina; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra.
  42. Liceat unicuique decetero exire de regno nostro, et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, salva fide nostra, nisi tempore gwerre per aliquod breve tempus, propter communem utilitatem regni, exceptis imprisonatis et utlagatis secundum legem regni, et gente de terra contra nos gwerrina, et mercatoribus, de quibus fiat sicut predictum est.
  43. Si quis tenuerit de aliqua eskaeta, sicut de honore Walligefordie, Notingeham, Bolonie, Lancastrie, vel de aliis eskaetis que sunt in manu nostra et sunt baronie, et obierit, heres ejus non det aliud relevium, nec faciat nobis aliud servicium quam faceret baroni si baronia illa esset in manu baronis; et nos eodem modo eam tenebimus quo baro eam tenuit.
  44. Homines qui manent extra forestam non veniant decetero coram justiciariis nostris de foresta per communes summoniciones, nisi sint in placito, vel plegii alicujus vel aliquorum, qui attachiati sint pro foresta.
  45. Nos non faciemus justiciarios, constabularios, vicecomites, vel ballivos, nisi de talibus qui sciant legem regni et eam bene velint observare.
  46. Omnes barones qui fundaverunt abbacias, unde habent cartas regum Anglie, vel antiquam tenuram, habeant earum custodiam cum vacaverint, sicut habere debent.
  47. Omnes foreste que afforestate sunt tempore nostro, statim deafforestentur; et ita fiat de ripariis que per nos tempore nostro posite sunt in defenso.
  48. Omnes male consuetudines de forestis et warennis, et de forestariis et warennariis, vicecomitibus et eorum ministris, ripariis et earum custodibus, statim inquirantur in quolibet comitatu per duodecim milites juratos de eodem comitatu, qui debent eligi per probos homines ejusdem comitatus, et infra quadraginta dies post inquisicionem factam, penitus, ita quod numquam revocentur, deleantur per eosdem, ita quod nos hoc sciamus prius, vel justiciarius noster, si in Anglia non fuerimus.
  49. Omnes obsides et cartas statim reddemus que liberate fuerunt nobis ab Anglicis in securitatem pacis vel fidelis servicii.
  50. Nos amovebimus penitus de balliis parentes Gerardi de Athyes, quod decetero nullam habeant balliam in Anglia, Engelardum de Cygony, Petrum et Gionem et Andream de Cancellis, Gionem de Cygony, Galfridum de Martinny et fratres ejus, Philippum Marc. et fratres ejus, et Galfridum nepotem ejus, et totam sequelam eorundem.
  51. Et statim post pacis reformacionem amovebimus de regno omnes alienigenas milites, balistarios, servientes, stipendiarios, qui venerint cum equis et armis ad nocumentum regni.
  52. Si quis fuerit disseisitus vel elongatus per nos sine legali judicio parium suorum, de terris, castellis, libertatibus, vel jure suo, statim ea ei restituemus; et si contencio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat per judicium viginti quinque baronum, de quibus fit mencio inferius in securitate pacis. De omnibus autem illis de quibus aliquis disseisitus fuerit vel elongatus sine legali judicio parium suorum, per Henricum regem patrem nostrum vel per Ricardum regem fratrem nostrum, que in manu nostra habemus, vel que alii tenent, que nos oporteat warantizare, respectum habebimus usque ad communem terminum crucesignatorum; exceptis illis de quibus placitum motum fuit vel inquisicio facta per preceptum nostrum, ante suscepcionem crucis nostre : cum autem redierimus de peregrinacione nostra, vel si forte remanserimus a peregrinacione nostra, statim inde plenam justiciam exhibebimus.
  53. Eundem autem respectum habebimus et eodem modo de justicia exhibenda, de forestis deafforestandis vel remanseris forestis quas Henricus pater noster vel Ricardus frater noster afforestaverunt, et de custodiis terrarum que sunt de alieno feodo, cujusmodi custodias hucusque habuimus occasione feodi quod aliquis de nobis tenuit per servicium militare, et de abbaciis que fundate fuerint in feodo alterius quam nostro, in quibus dominus feodi dixerit se jus habere; et cum redierimus, vel si remanserimus a peregrinatione nostra, super hiis conquerentibus plenam justiciam statim exhibebimus.
  54. Nullus capiatur nec imprisonetur propter appellum femine de morte alterius quam viri sui.
  55. Omnes fines qui injuste et contra legem terre facti sunt nobiscum, et omnia amerciamenta facta injuste et contra legem terre, omnino condonentur, vel fiat inde per judicium viginti quinque baronum de quibus fit mencio inferius in securitate pacis, vel per judicium majoris partis eorundem, una cum predicto Stephano Cantuarensi archiepiscopo, si interesse poterit, et aliis quos secum ad hoc vocare voluerit. Et si interesse non poterit, nichilominus procedat negocium sine eo, ita quod, si aliquis vel aliqui de predictis viginti quinque baronibus fuerint in simili querela, amoveantur quantum ad hoc judicium, et alii loco eorum per residuos de eisdem viginti quinque, tantum ad hoc faciendum electi et jurati substituantur.
  56. Si nos disseisivimus vel elongavimus Walenses de terris vel libertatibus vel rebus aliis, sine legali judicio parium suorum, in Anglia vel in Wallia, eis statim reddantur; et si contencio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat in Marchia per judicium parium suorum; de tenementis Anglie secundum legem Anglie; de tenementis Wallie secundum legem Wallie; de tenementis Marchie secundum legem Marchie. Idem facient Walenses nobis et nostris.
  57. De omnibus autem illis de quibus aliquis Walensium disseisitus fuerit vel elongatus, sine legali judicio parium suorum, per Henricum regem patrem nostrum vel Ricardum regem fratrem nostrum, que nos in manu nostra habemus, vel que alii tenent que nos oporteat warantizare, respectum habebimus usque ad communem terminum crucesignatorum, illis exceptis de quibus placitum motum fuit vel inquisicio facta per preceptum nostrum ante suscepcionem crucis nostre; cum autem redierimus, vel si forte remanserimus a peregrinatione nostra, statim eis inde plenam justitiam exhibebimus, secundum leges Walensium et partes predictas.
  58. Nos reddemus filium Lewelini statim, et omnes obsides de Wallia, et cartas que nobis liberate fuerunt in securitate pacis.
  59. Nos faciemus Alexandro regi Scottorum de sororibus suis, et obsidibus reddendis, et libertatibus suis, et jure suo, secundum formam in qua faciemus aliis baronibus nostris Anglie, nisi aliter esse debeat per cartas quas habemus de Willelmo patre ipsius, quondam rege Scottorum; et hoc erit per judicium parium suorum in curia nostra.
  60. Omnes autem istas consuetudines predictas et libertates quas nos concessimus in regno nostro tenendas quantum ad nos pertinet erga nostros, omnes de regno nostro, tam clerici quam laici, observent quantum ad se pertinet erga suos.
  61. Cum autem pro Deo, et ad emendacionem regni nostri, et ad melius sopiendum discordiam inter nos et barones nostros ortam, hec omnia predicta concesserimus, volentes ea integra et firma stabilitate in perpetuum gaudere, facimus et concedimus eis securitatem subscriptam; videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare, tenere, et facere observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti carta nostra confirmavimus; ita scilicet quod, si nos, vel justiciarius noster, vel ballivi nostri, vel aliquis de ministris nostris, in aliquo erga aliquem deliquerimus, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit quatuor baronibus de predictis viginti quinque baronibus, illi quatuor barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extra regnum, proponentes nobis excessum; petent ut excessum illum sine dilacione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverimus, vel, si fuerimus extra regnum, justiciarius noster non emendaverit infra tempus quadraginta dierum computandum a tempore quo monstratum fuerit nobis vel justiciario nostro, si extra regnum fuerimus, predicti quatuor barones referant causam illam ad residuos de illis viginti quinque baronibus, et illi viginti quinque barones cum communia tocius terre distringent et gravabunt nos modis omnibus quibus poterunt, scilicet per capcionem castrorum, terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, donec fuerit emendatum secundum arbitrium eorum, salva persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum; et cum fuerit emendatum intendent nobis sicut prius fecerunt. Et quicumque voluerit de terra juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum viginti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis, et nos publice et libere damus licenciam jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli umquam jurare prohibebimus. Omnes autem illos de terra qui per se et sponte sua noluerint jurare viginti quinque baronibus de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de viginti quinque baronibus decesserit, vel a terra recesserit, vel aliquo alio modo impeditus fuerit, quominus ista predicta possent exequi, qui residui fuerint de predictis viginti quinque baronibus eligant alium loco ipsius, pro arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quo et ceteri. In omnibus autem que istis viginti quinque baronibus committuntur exequenda, si forte ipsi viginti quinque presentes fuerint, et inter se super re aliqua discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes fuerint providerit, vel preceperit ac si omnes viginti quinque in hoc consensissent; et predicti viginti quinque jurent quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos nichil impetrabimus ab aliquo, per nos nec per alium, per quod aliqua istarum concessionum et libertatum revocetur vel minuatur; et, si aliquid tale impetratum fuerit, irritum sit et inane et numquam eo utemur per nos nec per alium.
  62. Et omnes malas voluntates, indignaciones, et rancores, ortos inter nos et homines nostros, clericos et laicos, a tempore discordie, plene omnibus remisimus et condonavimus. Preterea omnes transgressiones factas occasione ejusdem discordie, a Pascha anno regni nostri sextodecimo usque ad pacem reformatam, plene remisimus omnibus, clericis et laicis, et quantum ad nos pertinet plene condonavimus. Et insuper fecimus eis fieri litteras testimoniales patentes domini Stephani Cantuariensis archiepiscopi, domini Henrici Dublinensis archiepiscopi, et episcoporum predictorum et magistri Pandulfi, super securitate ista et concessionibus prefatis.
  63. Quare volumus et firmiter precipimus quod Anglicana ecclesia libera sit et quod homines in regno nostro habeant et teneant omnes prefatas libertates, jura, et concessiones, bene et in pace, libere et quiete, plene et integre, sibi et heredibus suis, de nobis et heredibus nostris, in omnibus rebus et locis, in perpetuum, sicut predictum est. Juratum est autem tam ex parte nostra quam ex parte baronum, quod hec omnia supradicta bona fide et sine malo ingenio observabuntur. Testibus supradictis et multis aliis. Data per manum nostram in prato quod vocatur Ronimed. inter Windlesoram et Stanes, quinto decimo die junii, anno regni nostri decimo septimo.

Traduzione italiana  Giovanni, per grazia di Dio re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d’Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi. Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la salvezza della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e successori, per l’esaltazione della santa Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno, dietro consiglio dei nostri venerabili padri Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate d’Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di Dublino, Guglielmo di Londra, Pietro di Winchester, Jocelin di Bath e Glastonbury, Ugo di Lincoln, Gualtiero di Coventry, Benedetto di Rochester, vescovi; di maestro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, fratello Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra e dei nobiluomini William Marshal, conte di Pembroke, William conte di Salisbury, William conte di Warennie, William conte di Arundel, Alan di Galloway, connestabile di Scozia, Warin figlio di Gherardo, Peter (figlio di Herbert, Hubert de Burg siniscalco del Poitou, Hug de Neville, Mattew figlio di Herbert, Thonas Basset, Alan Basset, Philip d’Aubigny, Robert de Ropsley, John Marshal, John figlio di Hug ed altri fedeli sudditi:

  1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d’Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi.
  2. Venendo a morte alcuno dei nostri conti o baroni o altri vassalli con obbligo nei nostri confronti di servizio di militare e alla sua morte l’erede sia maggiorenne e debba pagare il <relevio>, potrà avere la sua eredità solo su pagamento del <relevio>. Vale a dire che l’erede o gli eredi di un conte o di un barone pagheranno cento sterline per l’intera baronìa; l’erede o gli eredi di un cavaliere al massimo cento scellini per l’intero feudo; e chi deve di meno pagherà di meno, secondo l’antico uso dei feudi.
  3. Se l’erede di costoro è un minorenne sotto tutela, quando raggiungerà la maggior età, abbia l’eredità senza pagare riscatto.
  4. Il tutore delle terre di un erede minorenne non prenda da essa nulla di più di ragionevoli profitti, di ragionevoli tributi consuetudinari e ragionevoli servizi e ciò senza danni alla proprietà o spreco di uomini e mezzi; se avremo affidato la tutela della terra ad uno sceriffo o ad altra persona responsabile verso di noi per le rendite e questi avrà provocato detrimento o danno di ciò che gli è stato affidato, esigeremo un risarcimento da lui, e la terra sarà affidata a due uomini ligi e prudenti di quel feudo, che saranno responsabili per le rendite, verso di noi o nei confronti della persona alla quale l’avremo affidata; e se noi avremo dato o venduto ad alcuno l’amministrazione di tale terra ed egli ne avrà causato distruzione o danno, egli perderà la tutela della terra, che verrà consegnata a due uomini di legge equilibrati dello stesso feudo, che saranno similmente responsabili verso di noi, come è stato detto.
  5. Per tutta la durata della tutela l’amministratore manterrà gli edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l’intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.
  6. Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.
  7. Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità subito e senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o la sua dote e per qualsiasi altra eredità che essa ed il marito possedevano nel momento della morte di lui, e rimanga nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua dote.
  8. Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza marito, a condizione che dia assicurazione che non prenderà marito senza il nostro consenso se è nostra vassalla, o senza l’assenso del suo signore se è vassalla di un altro.
  9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di aver già pagato i suoi garanti.
  10. Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a quando l’erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se quel credito cade in nostre mani, noi non chiederemo null’altro, se non la somma specificata nel documento.
  11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la sua dote senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha lasciato dei figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il residuo, a parte quanto dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo sarà fatto con persone che non siano ebrei.
  12. Nessun pagamento di <scutagio> o <auxilium> sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole <auxilium>; lo stesso vale per gli <auxilii> della città di Londra.
  13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.
  14. Per ottenere il generale consenso per l’imposizione di un <auxilium>, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno <scutagio> faremo convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.
  15. Noi non concediamo che alcuno chieda un <auxilium> ai suoi uomini liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto solo un <auxilium> ragionevole.
  16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.
  17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.
  18. Le inchieste di <nova disseisina>, <de morte antecessoris>, <et de ultima presentacione> non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo modo: noi stessi o, se ci troveremo fuori del nostro regno, il nostro primo giudice manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all’anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, terranno nella contea, in quel giorno e in quel luogo le predette assise.
  19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non possono essere tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi feudatari presenti nella contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l’amministrazione della giustizia, secondo il numero massimo o minimo dei compiti da svolgere.
  20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.
  21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.
  22. Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.
  23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle rive, a meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.
  24. Nessuno sceriffo, conestabile, <coroner> od altro ufficiale reale può tenere assemblee che spettino alla Corona.
  25. Ogni contea, <hundredi>,<wapentake> e <trethingi>, manterrà il vecchio canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.
  26. Se muore un vassallo che possiede per conto della corona un feudo laico, si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto reale di convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri confronti, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del defunto, nella misura dell’entità del debito, sotto il controllo di uomini probi, affinché nulla sia rimosso fino a quando non sarà stato pagato il debito verso la corona; e il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli parti riservate alla moglie e ai suoi figli.
  27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.
  28. Nessun conestabile o altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore.
  29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido motivo; e se noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d’armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di noi.
  30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.
  31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o per nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco.
  32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse saranno restituite ai proprietari del feudo.
  33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell’Inghilterra, fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.
  34. Il mandato detto <praecipe> non sarà emesso in futuro per alcuno, in rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato della proprietà prima del giudizio.
  35. Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il <quarterio> londinese, e un’unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all’altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.
  36. Nulla sarà d’ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.
  37. Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come <feodifirma>, <sokagio> o <burgagio>, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, noi non avremo, in virtù di tali <feodifirma>, <sokagio> o <burgagio>, la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell’altra persona, a meno che il <feodifirma> non comporti un servizio di cavaliere. Noi non avremo la tutela dell’erede o della terra di alcuno che egli possiede per conto di un altro in base ai <piccoli benefici> che egli tiene per conto della corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.
  38. Nessun balivo d’ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.
  39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.
  40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.
  41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall’Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre.
  42. D’ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.
  43. Se alcuno possiede una proprietà in <eskaeta> come gli <honours> di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà <eskaete> che sono in nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone, se la baronia fosse stata ancora di proprietà del barone; e noi la terremo nello stesso modo in cui la teneva il barone.
  44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d’ora in poi non dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano implicati in un’azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.
  45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che conoscano la legge del regno e vogliano ben osservarla.
  46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del regno d’Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette abbazie in vacanza dell’abate, com’è loro diritto.
  47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il nostro regno.
  48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve, alle guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde dei fiumi e loro custodi, siano immediatamente controllate da un comitato di dodici cavalieri giurati della stessa contea che devono essere eletti ugualmente da un comitato di uomini probi, ed entro quaranta giorni dal compimento dell’inchiesta dovranno essere, senza possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se noi saremo fuori dell’Inghilterra, purché noi o il nostro primo giudice ne saremo stati prima informati).
  49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.
  50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, d’ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.
  51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con cavalli e armi con grave danno per il regno.
  52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o di nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di altri sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un’inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la nostra croce; al nostro ritorno dal pellegrinaggio* o in caso di rinuncia al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia. [* Ricordiamo che <i crociati> si consideravano <pellegrini> e le crociate erano considerate pellegrinaggi! Si veda l’articolo. <Veneziani intraprendenti, il business della prima e quarta crociata>].
  53. Avremo ugualmente una proroga (e lo stesso sarà nel rendere giustizia) per l’eliminazione del vincolo sulle foreste (o per la sua conservazione), qualora queste siano state afforestate (dichiarate foreste, cioè sottoposte a vincolo regio ndr) da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e al nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, noi concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.
  54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.
  55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno sottoposte al giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, nella clausola della sicurezza per la pace, o della maggioranza degli stessi, unitamente al predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se sarà presente e di quanti altri egli vorrà condurre con sè. E se non potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai rimanenti venticinque eletti, dopo aver giurato.
  56. Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa (in Inghilterra o nel Galles) senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione quanto perduto: e se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio dei suoi pari: per i possedimenti in Inghilterra, secondo la legge dell’Inghilterra per i possedimenti che si trovano nel Galles con la legge del Galles: per i possedimenti della Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i Gallesi con noi e i nostri sudditi.
  57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere una proroga della durata usualmente concessa ai segnati della croce a meno che un processo non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per nostro ordine, prima che noi prendessimo la croce; al nostro ritorno, ovvero all’atto della rinuncia al nostro pellegrinaggio, renderemo immediatamente piena giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette.
  58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.
  59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi diritti, nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d’Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella nostra corte.
  60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel nostro regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti.
  61. Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie: I baroni eleggano venticinque baroni del regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con questa nostra carta. Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o se saremo fuori dal regno, al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e senza indugi procederemo alla riparazione.  E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato dichiarato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima. E chiunque nel regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di obbedire agli ordini dei predetti venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e noi diamo pubblicamente e liberamente autorizzazione di dare questo giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a nessuno di pronunciarlo. Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o molestarci insieme a loro, li costringeremo a giurare per nostro ordine, come sopra è stato detto. E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o fosse impedito in qualunque altro modo dall’adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro al suo posto, a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento allo stesso modo degli altri. In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse accadere che i venticinque siano presenti e tra di loro siano in disaccordo su qualcosa o uno di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, ciò che la maggioranza dei presenti avrà deciso o ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i venticinque; e i suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le cose suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare. E noi non chiederemo nulla, per noi o per altri, perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà richiesta, sarà considerata nulla e invalida e noi non potremo usarla per noi o tramite altri.
  62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall’inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate in occasione della detta discordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno del nostro regno, alla restaurazione della pace, a religiosi e laici, per quanto ci compete, abbiamo pienamente condonato. Inoltre abbiamo fatto fare per essi delle 1ettere patenti per testimonianza, del signore Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore Enrico, arcivescovo di Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la sicurezza di questa e delle concessioni predette.
  63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d’Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra. Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri. Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il quindicesimo giorno di Giugno, diciass

Traduzione italiana a cura di Rivista Storica Virtuale


English tanslation Clauses marked (+) are still valid under the charter of 1225, but with a few minor amendments. Clauses marked (*) were omitted in all later reissues of the charter. In the charter itself the clauses are not numbered, and the text reads continuously. The translation sets out to convey the sense rather than the precise wording of the original Latin. JOHN, by the grace of God King of England, Lord of Ireland, Duke of Normandy and Aquitaine, and Count of Anjou, to his archbishops, bishops, abbots, earls, barons, justices, foresters, sheriffs, stewards, servants, and to all his officials and loyal subjects, Greeting. KNOW THAT BEFORE GOD, for the health of our soul and those of our ancestors and heirs, to the honour of God, the exaltation of the holy Church, and the better ordering of our kingdom, at the advice of our reverend fathers Stephen, archbishop of Canterbury, primate of all England, and cardinal of the holy Roman Church, Henry archbishop of Dublin, William bishop of London, Peter bishop of Winchester, Jocelin bishop of Bath and Glastonbury, Hugh bishop of Lincoln, Walter Bishop of Worcester, William bishop of Coventry, Benedict bishop of Rochester, Master Pandulf subdeacon and member of the papal household, Brother Aymeric master of the knighthood of the Temple in England, William Marshal earl of Pembroke, William earl of Salisbury, William earl of Warren, William earl of Arundel, Alan de Galloway constable of Scotland, Warin Fitz Gerald, Peter Fitz Herbert, Hubert de Burgh seneschal of Poitou, Hugh de Neville, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip Daubeny, Robert de Roppeley, John Marshal, John Fitz Hugh, and other loyal subjects:

  1. + FIRST, THAT WE HAVE GRANTED TO GOD, and by this present charter have confirmed for us and our heirs in perpetuity, that the English Church shall be free, and shall have its rights undiminished, and its liberties unimpaired. That we wish this so to be observed, appears from the fact that of our own free will, before the outbreak of the present dispute between us and our barons, we granted and confirmed by charter the freedom of the Church’s elections – a right reckoned to be of the greatest necessity and importance to it – and caused this to be confirmed by Pope Innocent III. This freedom we shall observe ourselves, and desire to be observed in good faith by our heirs in perpetuity. TO ALL FREE MEN OF OUR KINGDOM we have also granted, for us and our heirs for ever, all the liberties written out below, to have and to keep for them and their heirs, of us and our heirs:
  2. If any earl, baron, or other person that holds lands directly of the Crown, for military service, shall die, and at his death his heir shall be of full age and owe a ‘relief’, the heir shall have his inheritance on payment of the ancient scale of ‘relief’. That is to say, the heir or heirs of an earl shall pay £100 for the entire earl’s barony, the heir or heirs of a knight 100s. at most for the entire knight’s ‘fee’, and any man that owes less shall pay less, in accordance with the ancient usage of ‘fees’
  3. But if the heir of such a person is under age and a ward, when he comes of age he shall have his inheritance without ‘relief’ or fine.
  4. The guardian of the land of an heir who is under age shall take from it only reasonable revenues, customary dues, and feudal services. He shall do this without destruction or damage to men or property. If we have given the guardianship of the land to a sheriff, or to any person answerable to us for the revenues, and he commits destruction or damage, we will exact compensation from him, and the land shall be entrusted to two worthy and prudent men of the same ‘fee’, who shall be answerable to us for the revenues, or to the person to whom we have assigned them. If we have given or sold to anyone the guardianship of such land, and he causes destruction or damage, he shall lose the guardianship of it, and it shall be handed over to two worthy and prudent men of the same ‘fee’, who shall be similarly answerable to us.
  5. For so long as a guardian has guardianship of such land, he shall maintain the houses, parks, fish preserves, ponds, mills, and everything else pertaining to it, from the revenues of the land itself. When the heir comes of age, he shall restore the whole land to him, stocked with plough teams and such implements of husbandry as the season demands and the revenues from the land can reasonably bear.
  6. Heirs may be given in marriage, but not to someone of lower social standing. Before a marriage takes place, it shall be made known to the heir’s next-of-kin.
  7. At her husband’s death, a widow may have her marriage portion and inheritance at once and without trouble. She shall pay nothing for her dower, marriage portion, or any inheritance that she and her husband held jointly on the day of his death. She may remain in her husband’s house for forty days after his death, and within this period her dower shall be assigned to her.
  8. No widow shall be compelled to marry, so long as she wishes to remain without a husband. But she must give security that she will not marry without royal consent, if she holds her lands of the Crown, or without the consent of whatever other lord she may hold them of.
  9. Neither we nor our officials will seize any land or rent in payment of a debt, so long as the debtor has movable goods sufficient to discharge the debt. A debtor’s sureties shall not be distrained upon so long as the debtor himself can discharge his debt. If, for lack of means, the debtor is unable to discharge his debt, his sureties shall be answerable for it. If they so desire, they may have the debtor’s lands and rents until they have received satisfaction for the debt that they paid for him, unless the debtor can show that he has settled his obligations to them.
  10. * If anyone who has borrowed a sum of money from Jews dies before the debt has been repaid, his heir shall pay no interest on the debt for so long as he remains under age, irrespective of whom he holds his lands. If such a debt falls into the hands of the Crown, it will take nothing except the principal sum specified in the bond.
  11. * If a man dies owing money to Jews, his wife may have her dower and pay nothing towards the debt from it. If he leaves children that are under age, their needs may also be provided for on a scale appropriate to the size of his holding of lands. The debt is to be paid out of the residue, reserving the service due to his feudal lords. Debts owed to persons other than Jews are to be dealt with similarly.
  12. * No ‘scutage’ or ‘aid’ may be levied in our kingdom without its general consent, unless it is for the ransom of our person, to make our eldest son a knight, and (once) to marry our eldest daughter. For these purposes only a reasonable ‘aid’ may be levied. ‘Aids’ from the city of London are to be treated similarly.
  13. + The city of London shall enjoy all its ancient liberties and free customs, both by land and by water. We also will and grant that all other cities, boroughs, towns, and ports shall enjoy all their liberties and free customs.
  14. * To obtain the general consent of the realm for the assessment of an ‘aid’ – except in the three cases specified above – or a ‘scutage’, we will cause the archbishops, bishops, abbots, earls, and greater barons to be summoned individually by letter. To those who hold lands directly of us we will cause a general summons to be issued, through the sheriffs and other officials, to come together on a fixed day (of which at least forty days notice shall be given) and at a fixed place. In all letters of summons, the cause of the summons will be stated. When a summons has been issued, the business appointed for the day shall go forward in accordance with the resolution of those present, even if not all those who were summoned have appeared.
  15. * In future we will allow no one to levy an ‘aid’ from his free men, except to ransom his person, to make his eldest son a knight, and (once) to marry his eldest daughter. For these purposes only a reasonable ‘aid’ may be levied.
  16. No man shall be forced to perform more service for a knight’s ‘fee’, or other free holding of land, than is due from it.
  17. Ordinary lawsuits shall not follow the royal court around, but shall be held in a fixed place.
  18. Inquests of novel disseisinmort d’ancestor, and darrein presentment shall be taken only in their proper county court. We ourselves, or in our absence abroad our chief justice, will send two justices to each county four times a year, and these justices, with four knights of the county elected by the county itself, shall hold the assizes in the county court, on the day and in the place where the court meets.
  19. If any assizes cannot be taken on the day of the county court, as many knights and freeholders shall afterwards remain behind, of those who have attended the court, as will suffice for the administration of justice, having regard to the volume of business to be done.
  20. For a trivial offence, a free man shall be fined only in proportion to the degree of his offence, and for a serious offence correspondingly, but not so heavily as to deprive him of his livelihood. In the same way, a merchant shall be spared his merchandise, and a villein the implements of his husbandry, if they fall upon the mercy of a royal court. None of these fines shall be imposed except by the assessment on oath of reputable men of the neighbourhood.
  21. Earls and barons shall be fined only by their equals, and in proportion to the gravity of their offence.
  22. A fine imposed upon the lay property of a clerk in holy orders shall be assessed upon the same principles, without reference to the value of his ecclesiastical benefice.
  23. No town or person shall be forced to build bridges over rivers except those with an ancient obligation to do so.
  24. No sheriff, constable, coroners, or other royal officials are to hold lawsuits that should be held by the royal justices.
  25. * Every county, hundred, wapentake, and riding shall remain at its ancient rent, without increase, except the royal demesne manors.
  26. If at the death of a man who holds a lay ‘fee’ of the Crown, a sheriff or royal official produces royal letters patent of summons for a debt due to the Crown, it shall be lawful for them to seize and list movable goods found in the lay ‘fee’ of the dead man to the value of the debt, as assessed by worthy men. Nothing shall be removed until the whole debt is paid, when the residue shall be given over to the executors to carry out the dead man’s will. If no debt is due to the Crown, all the movable goods shall be regarded as the property of the dead man, except the reasonable shares of his wife and children.
  27. * If a free man dies intestate, his movable goods are to be distributed by his next-of-kin and friends, under the supervision of the Church. The rights of his debtors are to be preserved.
  28. No constable or other royal official shall take corn or other movable goods from any man without immediate payment, unless the seller voluntarily offers postponement of this.
  29. No constable may compel a knight to pay money for castle-guard if the knight is willing to undertake the guard in person, or with reasonable excuse to supply some other fit man to do it. A knight taken or sent on military service shall be excused from castle-guard for the period of this service.
  30. No sheriff, royal official, or other person shall take horses or carts for transport from any free man, without his consent.
  31. Neither we nor any royal official will take wood for our castle, or for any other purpose, without the consent of the owner.
  32. We will not keep the lands of people convicted of felony in our hand for longer than a year and a day, after which they shall be returned to the lords of the ‘fees’ concerned.
  33. All fish-weirs shall be removed from the Thames, the Medway, and throughout the whole of England, except on the sea coast.
  34. The writ called precipe shall not in future be issued to anyone in respect of any holding of land, if a free man could thereby be deprived of the right of trial in his own lord’s court.
  35. There shall be standard measures of wine, ale, and corn (the London quarter), throughout the kingdom. There shall also be a standard width of dyed cloth, russet, and haberject, namely two ells within the selvedges. Weights are to be standardised similarly.
  36. In future nothing shall be paid or accepted for the issue of a writ of inquisition of life or limbs. It shall be given gratis, and not refused.
  37. If a man holds land of the Crown by ‘fee-farm’, ‘socage’, or ‘burgage’, and also holds land of someone else for knight’s service, we will not have guardianship of his heir, nor of the land that belongs to the other person’s ‘fee’, by virtue of the ‘fee-farm’, ‘socage’, or ‘burgage’, unless the ‘fee-farm’ owes knight’s service. We will not have the guardianship of a man’s heir, or of land that he holds of someone else, by reason of any small property that he may hold of the Crown for a service of knives, arrows, or the like.
  38. In future no official shall place a man on trial upon his own unsupported statement, without producing credible witnesses to the truth of it.
  39. + No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land.
  40. + To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.
  41. All merchants may enter or leave England unharmed and without fear, and may stay or travel within it, by land or water, for purposes of trade, free from all illegal exactions, in accordance with ancient and lawful customs. This, however, does not apply in time of war to merchants from a country that is at war with us. Any such merchants found in our country at the outbreak of war shall be detained without injury to their persons or property, until we or our chief justice have discovered how our own merchants are being treated in the country at war with us. If our own merchants are safe they shall be safe too.
  42. * In future it shall be lawful for any man to leave and return to our kingdom unharmed and without fear, by land or water, preserving his allegiance to us, except in time of war, for some short period, for the common benefit of the realm. People that have been imprisoned or outlawed in accordance with the law of the land, people from a country that is at war with us, and merchants – who shall be dealt with as stated above – are excepted from this provision.
  43. If a man holds lands of any ‘escheat’ such as the ‘honour’ of Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, or of other ‘escheats’ in our hand that are baronies, at his death his heir shall give us only the ‘relief’ and service that he would have made to the baron, had the barony been in the baron’s hand. We will hold the ‘escheat’ in the same manner as the baron held it.
  44. People who live outside the forest need not in future appear before the royal justices of the forest in answer to general summonses, unless they are actually involved in proceedings or are sureties for someone who has been seized for a forest offence.
  45. * We will appoint as justices, constables, sheriffs, or other officials, only men that know the law of the realm and are minded to keep it well.
  46. All barons who have founded abbeys, and have charters of English kings or ancient tenure as evidence of this, may have guardianship of them when there is no abbot, as is their due.
  47. All forests that have been created in our reign shall at once be disafforested. River-banks that have been enclosed in our reign shall be treated similarly.
  48. * All evil customs relating to forests and warrens, foresters, warreners, sheriffs and their servants, or river-banks and their wardens, are at once to be investigated in every county by twelve sworn knights of the county, and within forty days of their enquiry the evil customs are to be abolished completely and irrevocably. But we, or our chief justice if we are not in England, are first to be informed.
  49. * We will at once return all hostages and charters delivered up to us by Englishmen as security for peace or for loyal service.
  50. * We will remove completely from their offices the kinsmen of Gerard de Athée, and in future they shall hold no offices in England. The people in question are Engelard de Cigogné, Peter, Guy, and Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny and his brothers, Philip Marc and his brothers, with Geoffrey his nephew, and all their followers.
  51. * As soon as peace is restored, we will remove from the kingdom all the foreign knights, bowmen, their attendants, and the mercenaries that have come to it, to its harm, with horses and arms.
  52. * To any man whom we have deprived or dispossessed of lands, castles, liberties, or rights, without the lawful judgement of his equals, we will at once restore these. In cases of dispute the matter shall be resolved by the judgement of the twenty-five barons referred to below in the clause for securing the peace. In cases, however, where a man was deprived or dispossessed of something without the lawful judgement of his equals by our father King Henry or our brother King Richard, and it remains in our hands or is held by others under our warranty, we shall have respite for the period commonly allowed to Crusaders, unless a lawsuit had been begun, or an enquiry had been made at our order, before we took the Cross as a Crusader. On our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once render justice in full.
  53. * We shall have similar respite in rendering justice in connexion with forests that are to be disafforested, or to remain forests, when these were first afforested by our father Henry or our brother Richard; with the guardianship of lands in another person’s ‘fee’, when we have hitherto had this by virtue of a ‘fee’ held of us for knight’s service by a third party; and with abbeys founded in another person’s ‘fee’, in which the lord of the ‘fee’ claims to own a right. On our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once do full justice to complaints about these matters.
  54. No one shall be arrested or imprisoned on the appeal of a woman for the death of any person except her husband.
  55. * All fines that have been given to us unjustly and against the law of the land, and all fines that we have exacted unjustly, shall be entirely remitted or the matter decided by a majority judgement of the twenty-five barons referred to below in the clause for securing the peace together with Stephen, archbishop of Canterbury, if he can be present, and such others as he wishes to bring with him. If the archbishop cannot be present, proceedings shall continue without him, provided that if any of the twenty-five barons has been involved in a similar suit himself, his judgement shall be set aside, and someone else chosen and sworn in his place, as a substitute for the single occasion, by the rest of the twenty-five.
  56. If we have deprived or dispossessed any Welshmen of lands, liberties, or anything else in England or in Wales, without the lawful judgement of their equals, these are at once to be returned to them. A dispute on this point shall be determined in the Marches by the judgement of equals. English law shall apply to holdings of land in England, Welsh law to those in Wales, and the law of the Marches to those in the Marches. The Welsh shall treat us and ours in the same way.
  57. * In cases where a Welshman was deprived or dispossessed of anything, without the lawful judgement of his equals, by our father King Henry or our brother King Richard, and it remains in our hands or is held by others under our warranty, we shall have respite for the period commonly allowed to Crusaders, unless a lawsuit had been begun, or an enquiry had been made at our order, before we took the Cross as a Crusader. But on our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once do full justice according to the laws of Wales and the said regions.
  58. * We will at once return the son of Llywelyn, all Welsh hostages, and the charters delivered to us as security for the peace.
  59. * With regard to the return of the sisters and hostages of Alexander, king of Scotland, his liberties and his rights, we will treat him in the same way as our other barons of England, unless it appears from the charters that we hold from his father William, formerly king of Scotland, that he should be treated otherwise. This matter shall be resolved by the judgement of his equals in our court.
  60. All these customs and liberties that we have granted shall be observed in our kingdom in so far as concerns our own relations with our subjects. Let all men of our kingdom, whether clergy or laymen, observe them similarly in their relations with their own men.
  61. * SINCE WE HAVE GRANTED ALL THESE THINGS for God, for the better ordering of our kingdom, and to allay the discord that has arisen between us and our barons, and since we desire that they shall be enjoyed in their entirety, with lasting strength, for ever, we give and grant to the barons the following security: The barons shall elect twenty-five of their number to keep, and cause to be observed with all their might, the peace and liberties granted and confirmed to them by this charter. If we, our chief justice, our officials, or any of our servants offend in any respect against any man, or transgress any of the articles of the peace or of this security, and the offence is made known to four of the said twenty-five barons, they shall come to us – or in our absence from the kingdom to the chief justice – to declare it and claim immediate redress. If we, or in our absence abroad the chief justice, make no redress within forty days, reckoning from the day on which the offence was declared to us or to him, the four barons shall refer the matter to the rest of the twenty-five barons, who may distrain upon and assail us in every way possible, with the support of the whole community of the land, by seizing our castles, lands, possessions, or anything else saving only our own person and those of the queen and our children, until they have secured such redress as they have determined upon. Having secured the redress, they may then resume their normal obedience to us. Any man who so desires may take an oath to obey the commands of the twenty-five barons for the achievement of these ends, and to join with them in assailing us to the utmost of his power. We give public and free permission to take this oath to any man who so desires, and at no time will we prohibit any man from taking it. Indeed, we will compel any of our subjects who are unwilling to take it to swear it at our command. If one of the twenty-five barons dies or leaves the country, or is prevented in any other way from discharging his duties, the rest of them shall choose another baron in his place, at their discretion, who shall be duly sworn in as they were. In the event of disagreement among the twenty-five barons on any matter referred to them for decision, the verdict of the majority present shall have the same validity as a unanimous verdict of the whole twenty-five, whether these were all present or some of those summoned were unwilling or unable to appear. The twenty-five barons shall swear to obey all the above articles faithfully, and shall cause them to be obeyed by others to the best of their power. We will not seek to procure from anyone, either by our own efforts or those of a third party, anything by which any part of these concessions or liberties might be revoked or diminished. Should such a thing be procured, it shall be null and void and we will at no time make use of it, either ourselves or through a third party.
  62. * We have remitted and pardoned fully to all men any ill-will, hurt, or grudges that have arisen between us and our subjects, whether clergy or laymen, since the beginning of the dispute. We have in addition remitted fully, and for our own part have also pardoned, to all clergy and laymen any offences committed as a result of the said dispute between Easter in the sixteenth year of our reign (i.e. 1215) and the restoration of peace. In addition we have caused letters patent to be made for the barons, bearing witness to this security and to the concessions set out above, over the seals of Stephen archbishop of Canterbury, Henry archbishop of Dublin, the other bishops named above, and Master Pandulf.
  63. * IT IS ACCORDINGLY OUR WISH AND COMMAND that the English Church shall be free, and that men in our kingdom shall have and keep all these liberties, rights, and concessions, well and peaceably in their fullness and entirety for them and their heirs, of us and our heirs, in all things and all places for ever. Both we and the barons have sworn that all this shall be observed in good faith and without deceit. Witness the above-mentioned people and many others. Given by our hand in the meadow that is called Runnymede, between Windsor and Staines, on the fifteenth day of June in the seventeenth year of our reign (i.e. 1215: the new regnal year began on 28 May).

English translation by  British Library

Notes

As might be expected, the text of Magna Carta of 1215 bears many traces of haste, and is clearly the product of much bargaining and many hands. Most of its clauses deal with specific, and often long-standing, grievances rather than with general principles of law. Some of the grievances are self-explanatory: others can be understood only in the context of the feudal society in which they arose. Of a few clauses, the precise meaning is still a matter of argument. In feudal society, the king’s barons held their lands ‘in fee’ (feudum) from the king, for an oath to him of loyalty and obedience, and with the obligation to provide him with a fixed number of knights whenever these were required for military service. At first the barons provided the knights by dividing their estates (of which the largest and most important were known as ‘honours’) into smaller parcels described as ‘knights’ fees’, which they distributed to tenants able to serve as knights. But by the time of King John it had become more convenient and usual for the obligation for service to be commuted for a cash payment known as ‘scutage’, and for the revenue so obtained to be used to maintain paid armies. Besides military service, feudal custom allowed the king to make certain other exactions from his barons. In times of emergency, and on such special occasions as the marriage of his eldest daughter, he could demand from them a financial levy known as an ‘aid’ (auxilium). When a baron died, he could demand a succession duty or relief (relevium) from the baron’s heir. If there was no heir, or if the succession was disputed, the baron’s lands could be forfeited or ‘escheated’ to the Crown. If the heir was under age, the king could assume the guardianship of his estates, and enjoy all the profits from them – even to the extent of despoliation – until the heir came of age. The king had the right, if he chose, to sell such a guardianship to the highest bidder, and to sell the heir himself in marriage for such price as the value of his estates would command. The widows and daughters of barons might also be sold in marriage. With their own tenants, the barons could deal similarly. The scope for extortion and abuse in this system, if it were not benevolently applied, was obviously great and had been the subject of complaint long before King John came to the throne. Abuses were, moreover, aggravated by the difficulty of obtaining redress for them, and in Magna Carta the provision of the means for obtaining a fair hearing of complaints, not only against the king and his agents but against lesser feudal lords, achieves corresponding importance. About two-thirds of the clauses of Magna Carta of 1215 are concerned with matters such as these, and with the misuse of their powers by royal officials. As regards other topics, the first clause, conceding the freedom of the Church, and in particular confirming its right to elect its own dignitaries without royal interference, reflects John’s dispute with the Pope over Stephen Langton’s election as archbishop of Canterbury. It does not appear in the ‘Articles of the Barons’, and its somewhat stilted phrasing seems in part to be attempting to justify its inclusion, none the less, in the charter itself. The clauses that deal with the royal forests (§§ 44, 47, 48), over which the king had special powers and jurisdiction, reflect the disquiet and anxieties that had arisen on account of a longstanding royal tendency to extend the forest boundaries, to the detriment of the holders of the lands affected. Those that deal with debts (§§ 9-11) reflect administrative problems created by the chronic scarcity of ready cash among the upper and middle classes, and their need to resort to money-lenders when this was required. The clause promising the removal of fish-weirs (§ 33) was intended to facilitate the navigation of rivers. A number of clauses deal with the special circumstances that surrounded the making of the charter, and are such as might be found in any treaty of peace. Others, such as those relating to the city of London (§ 13) and to merchants (§ 41), clearly represent concessions to special interests.


La Magna Carta sulla British Library

.

Categorie

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com