La gabella (da abolire) che pesa sugli studiosi, Corriere della sera, 5 nov 2014
Il punto della situazione sul blog FOTOGRAFIE LIBERE PER I BENI CULTURALI
L’ARTBONUS, GLI ARCHIVI E LE BIBLIOTECHE
Il sogno infranto delle libere riproduzioni
A Londra e Parigi gli studiosi possono riprodurre i documenti con mezzi propri, in Italia ancora no. Il danno per la libera ricerca è gravissimo
La nuova norma introdotta dal decreto ArtBonus, che prevede la liberalizzazione delle riproduzioni nei musei, sarà pure una novità interessante per le migliaia di turisti che potranno ora sbizzarrirsi con le foto ricordo, ma per la realtà della ricerca rappresenta purtroppo una delle tante occasioni perse che oggi faremmo volentieri a meno di collezionare. Ce ne accorgiamo subito se confrontiamo il testo definitivo della legge con quello, davvero rivoluzionario, del decreto nella sua formulazione originaria che liberalizzava la riproduzione per finalità di studio dell’intero universo dei beni culturali, compreso dunque quel materiale documentario conservato negli archivi e nelle biblioteche, che invece un emendamento della Camera dei Deputati ha deciso di escludere, stroncando l’iniziale entusiasmo dei ricercatori. Il decreto ArtBonus, entrato in vigore il primo giugno, nel rendere libere e gratuite le riproduzioni tramite mezzo proprio aveva garantito un notevole risparmio, in termini di tempo e denaro, a tutti quei ricercatori e professionisti dei beni culturali che, nonostante le difficoltà economiche e le incertezze lavorative ancora svolgono attività di ricerca e valorizzazione di beni culturali. Si poneva fine a un vero e proprio commercio delle riproduzioni sulle spalle dei ricercatori: prima dell’entrata in vigore del decreto alcuni istituti consentivano l’uso della propria fotocamera dietro pagamento di un canone (che poteva giungere sino ai 2 euro a scatto), altri negavano invece tassativamente il ricorso al mezzo proprio per garantire il massimo del profitto alle ditte private cui era stato concesso l’appalto del servizio di riproduzione in esclusiva, secondo un regime di concessione introdotto dalla legge Ronchey nel 1993. Il sogno è stato, purtroppo, di assai breve durata: il 9 luglio, a poco più di un mese dall’entrata in vigore della liberalizzazione, nell’iter di conversione del decreto in legge, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento restrittivo che esclude i «beni archivistici e bibliografici» dal novero dei beni culturali liberamente riproducibili. La legge ora approvata in Senato ha frustrato le speranze di tutti quegli studiosi che a gran voce ma invano avevano richiesto di ripristinare il testo originario. Con un passo in avanti per i turisti (le foto nei musei) e due indietro per i ricercatori che frequentano archivi e biblioteche, come se nulla fosse, si è così ritornati al regime precedente. Prima ancora che sulle responsabilità amministrative e politiche di questo emendamento, è bene qui riflettere sulle sue deboli ragioni di fondo sul piano che fanno riferimento all’interpretazione del testo normativo e ad argomenti di tipo economico. L’emendamento è stato giustificato anzitutto con un abile cavillo giuridico: dal momento che la norma permette la libera riproduzione a condizione che non si determini un contatto fisico con il bene, è stato facile escludere manoscritti e documenti che richiedono di essere maneggiati e sfogliati per essere riprodotti, a differenza delle opere esposte nei musei. In realtà l’intento del decreto originario era ben diverso. Esso non intendeva tanto creare distinzioni tra le categorie di beni culturali, quanto piuttosto tra le tecniche di riproduzione, da un lato ammettendo le fotografie a distanza dall’altro escludendo scansioni, fotocopie o comunque quei mezzi che avrebbero comportato inevitabilmente un contatto con il bene, e dunque una sua potenziale usura. Un discrimine perciò meramente tecnologico, già presente nell’art. 107 del Codice dei Beni culturali che vieta espressamente le tecniche di riproduzione per contatto, e che è stato ribadito da un’autorevole mozione del Consiglio superiore del Mibact del 15 luglio che conferma l’estensione della liberalizzazione a tutti i beni culturali al di là di ogni possibile distorsione interpretativa che, come in questo caso, appare null’altro che un pretesto per escludere i beni archivistici e bibliografici.
La seconda motivazione alla base dell’emendamento è invece squisitamente economica: i proventi derivanti dall’appalto alle ditte private di fotoriproduzione sarebbero l’unico cespite non pubblico per il sostentamento degli archivi.
In realtà proprio per prevenire simili obiezioni il parere espresso sul decreto dalla Commissione Bilancio della Camera è stato netto: «L’ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione del canone (…) non determinerà effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attesi dalle amministrazioni concedenti».
A ben guardare il sistema dell’outsourcing nasce per gestire i cosiddetti servizi aggiuntivi, come bookshop o caffetterie, e dotare gli istituti di quelle competenze professionali di cui sono sprovvisti. Siffatta delega diventa però del tutto superflua, e anzi un vero ostacolo per la ricerca, se lo stesso servizio risulta invece gestibile in perfetta autonomia dagli utenti grazie al mezzo digitale che, rispetto alla tecnologia analogica, ha reso la fotografia finalmente alla portata di tutti con enormi vantaggi sia per la ricerca che per la conservazione: anche se gli scatti realizzati durante la consultazione delle fonti non saranno degni di un Cartier-Bresson, avranno almeno il pregio di permettere una semplice trascrizione dei documenti senza dover tornare sull’originale. Per non parlare dei dubbi di legittimità sollevati dal sistema delle concessioni applicato alle riproduzioni: l’art. 108 del Codice stabilisce infatti una gratuità delle riproduzioni a scopo di studio che però sinora non s’è mai riscontrata. Al massimo è previsto un rimborso spese a carico del richiedente nel caso in cui sia l’amministrazione a farsi carico della riproduzione, vale a dire l’esatto contrario di quanto accade oggi con il sistema dell’appalto a ditte private specializzate, che è divenuto un mezzo per generare nuovi introiti. Le ditte di riproduzione offrono comunque un servizio altamente qualificato per produrre, su richiesta, immagini di alta qualità ideali per le pubblicazioni più raffinate, che è giusto che si affianchi, ma senza sostituirsi, come oggi avviene, alla libera riproduzione con mezzo proprio.
Vi è il forte sospetto che dietro a simili motivazioni se ne celino altre più subdole, in particolare l’idea inconfessata che la proliferazione delle copie dei documenti, senza i limiti imposti da un tariffario che ne scoraggi la riproduzione, svilisca l’unicità dell’originale. In quest’ottica archivi e biblioteche rischiano di somigliare alle collezioni dei principi dell’evo moderno che limitavano o proibivano il disegno dei loro cimeli per imporne l’unicità. Sono tracce di una concezione proprietaria e patrimoniale dei beni culturali, che è l’esatto opposto della moderna nozione democratica di bene pubblico da cui è urgente invece oggi ripartire. La missione delle biblioteche e degli archivi è infatti sì quella di conservare, ma anche di garantire, agevolando le libere riproduzioni, la massima fruibilità dei documenti e dei loro contenuti a tutti quegli studiosi che, attraverso la ricerca, restituiscono un valore al materiale documentario, e quindi un senso alla loro stessa conservazione. È questo che indica il combinato degli artt. 9 e 33 della Costituzione. La carenza di risorse per gli archivi rimane un problema oggettivo che impone una riflessione attenta, ma la scelta di far gravare la spesa di gestione degli archivi sugli studiosi è un danno inaccettabile per chi ancora oggi si ostina a percorrere la strada impervia della ricerca storica. Vi è stato persino chi è s’è visto costretto a modificare il proprio progetto di tesi di laurea o di dottorato per i costi insostenibili richiesti dalla riproduzione del materiale documentario. La piena libertà della ricerca non è un lusso, ma un principio costituzionale sul quale non si può scendere a compromessi. È perciò auspicabile che la politica si ravveda e rivaluti le potenzialità della libera riproduzione, già intraviste nella prima formulazione dell’ArtBonus, come volàno per la ricerca storica, e rimuova così l’emendamento allineandosi alla prassi degli archivi nazionali di Parigi e Londra, dove la libera fotografia con mezzo proprio è già da tempo realtà.
di Mirco Modolo
fonte Il Giornale dell’Arte numero 345, settembre 2014
Il Sogno Infranto Delle Libere Riproduzioni in PDF
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche’ dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e’ dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.
Costituzione italiana
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
.
(segue discussione)
A partire da questo argomento è iniziato uno scambio sul gruppo Facebook di “Reti medievali”
A questo indirizzo è possibile seguire la discussione https://www.facebook.com/groups/175617358665/10152617579018666/?notif_t=group_activity
O M
Interessante e condivisibile in gran parte.
Forse però bisognerebbe consigliare a Stella di consultare anche i bibliotecari (quelli che lavorano, veramente, non quelli che non si schiodano dalla sedia di una scrivania, quelli insomma che sono a contatto con il documento antico!), prima di scrivere quelle affermazioni sul Corriere. La realtà in Italia è un po’ più complessa…
Altrimenti, per portare un esempio, cosa dovremmo dire noi bibliotecari di fronte agli abbonamenti annuali di alcuni periodici che superano lo stipendio medio di un operaio per singolo titolo?
9 novembre alle ore 12.41 · Modificato · Mi piace
Ilaria Sabbatini
Il suo punto di vista è interessante signor O M. Potrebbe spiegare? A me interessa soprattutto la questione del costo per la riproduzione dei documenti con mezzi propri.
9 novembre alle ore 12.38 · Mi piace
O M
Temo di essere frainteso, ne avevo accennato tempo fa in un blog e sono stato coperto di insulti. Ho tentato di aprire un thread sulla lista dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ma la mia impressione è che alla suddetta associazione non interessi poi molto le nostre specifiche problematiche (pensi che in questi giorni noi bibliotecari di biblioteche “conservative” nella stessa lista AIB siamo stati anche “minacciati” da uno degli iscritti…).
Ecco, non vorrei di nuovo ripetermi e ritrovarmi dentro in una “fornace ardente”… Non mi sto schermendo, se vuole ne possiamo parlare (mi lasci il tempo di riorganizzarmi le idee), magari in messaggio privato. Poi se ne esce qualcosa di interessante può riversarlo qui…
9 novembre alle ore 12.51 · Mi piace
Ilaria Sabbatini
Beh il blog medievista.it, quello a cui afferisce questo post, lo modero io. Su quello le posso dare garanzie. Su questo gruppo FB sono un’utente come lei ma non mi pare ci siano mai stati eccessi. Però sarebbe bene dividere le questioni. L’open access è una cosa molto più ampia del costo delle riproduzioni fatte con mezzi propri.
9 novembre alle ore 13.07 · Modificato · Mi piace · 1
O M
Concordo, sono due cose diverse. Anzi, per l’open access sono d’accordo con quanto ha scritto.
Detto questo, possiamo risentirci per il suo blog medievista.it; circa poi l’esperienza su questo gruppo FB (mi pare una volta di averne accennato con qualcuno, qui, ma poi il discorso – forse per colpa mia, lo ammetto – non è proseguito), non mi sembra che vi siano stati episodi polemici ed è bene che rimanga così il gruppo.
Quello che voglio comunque far capire è che in questo particolare universo delle biblioteche conservative occorre sentire tutte le voci, mettersi in dialogo con tutti (ricercatori, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e – potrà sembrare strano – bibliotecari), non “amplificare” solo un punto di vista (solitamente il proprio), come – mi pare, potrò sbagliarmi – ha fatto Stella.
Se è d’accordo, possiamo risentirci, magari nel suo blog. Mi dà tempo qualche giorno per mettere insieme alcuni punti?
9 novembre alle ore 13.28 · Mi piace
Ilaria Sabbatini
Per una discussione corretta scorporerò le due questioni. https://www.medievista.it/2014/11/09/il-costo-delle-riproduzioni-con-mezzi-propri/MEDIEVISTA.IT
9 novembre alle ore 13.40 · Modificato · Mi piace · Rimuovi anteprima
Roberto Delle Donne
Cara Ilaria, Caro O M, va benissimo discuterne anche su medievista.it. Posso però assicurarvi che le discussioni in questo gruppo si sono sempre svolte in modo pacifico, senza flames. Così sarà anche in futuro. Nel merito del problema delle riproduzioni: Sono anch’io interessato ad ascoltare e a confrontarmi con punti di vista diversi dal mio. Più di un anno fa diverse associazioni scientifiche presero pubblicamente posizione al riguardo e Reti Medievali sostenne l’iniziativa. A questo gruppo Facebook è tra l’altro iscritto anche Andrea Brugnoli, che ha affrontato più volte il problema in articoli e interventi vari. Il dialogo e la discussione mossi dall’esigenza di far chiarezza sono quindi sempre benvenuti.
9 novembre alle ore 17.17 · Non mi piace più · 4
Ilaria Sabbatini
Ottimo
9 novembre alle ore 22.22 · Mi piace
Andrea Brugnoli
Chiamato in causa da Roberto, rispondo chiedendo a mia volta dei chiarimenti (come storico per studi e pubblicazioni, come bibliotecario per professione, come archivista per titoli e come fotografo se non professionista, quantomeno professionale e proprio nel settore dei beni culturali).
La principale è sul campo in cui avviare il dibattito: parliamo di problemi economici o di tutela dei beni?
I primi sono stati sollevati, su spinta evidente di qualche biblioteca o archivio, dalla Direzione generale per le Biblioteche nella richiesta di modifica al decreto Art-bonus. Però qui qualcuno dovrebbe spiegarmi come un eventuale avanzo da mettere a bilancio sia compatibile con il Codice dei BBCC, anche alla luce della relazione illustrativa al decreto che chiariva come “la nuova disposizione si limita sostanzialmente a chiarire la portata [= dell’art. 108 del codice dei BBCC], offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente”.
Quanto al piano della tutela, trovo francamente risibili (se non tragicamente pretestuose) motivazioni espresse secondo le quali il “contatto fisico” con il bene avrebbe escluso ex se l’applicazione ai beni archivistici e librari.
Una foto digitale comporta lo stesso stress per il bene (anzi, sicuramente lo riduce) della sua usuale consultazione (per questo non tiriamo in ballo problemi di tutela delle rilegature, per favore! Stiamo parlando della semplice apertura di un volume; e in ogni caso gran parte dei beni archivistici sono costituiti da fascicoli non rilegati). Semmai una foto professionale può comportare uno stress di maggiore portata. Si tratta dunque di mettere in campo la stessa vigilanza che c’è nelle sale di consultazione (e per questo appare una pretestuosa e illegittima imposizione costringere gli utenti a servirsi, a pagamento, delle sale di riproduzione, come stanno facendo alcuni Archivi di Stato).
Il problema, però, appare più generale. Chi è incaricato della conservazione dei beni culturali deve entrare nell’ottica che solo attraverso una collaborazione tra chi è impegnato nella loro valorizzazione si potranno raggiungere dei risultati effettivi proprio nel campo della stessa tutela.
Per approfondimenti, rimando ovviamente a un paio di miei interventi recenti (Sulla riproduzione dei beni culturali; Ancora sulla riproduzione dei beni culturali): mi piacerebbe avere risposte precise nel merito. Risposte che però cerchino di essere basate su dati effettivi: stiamo parlando tra professionisti del settore (non aggrappiamoci a quanto dice un giornalista, che ovviamente ha solo il merito di aver sollevato il problema a livello più ampio), e sarebbe offensivo per entrambi i campi accampare ragioni pretestuose.
10 novembre alle ore 11.34 · Mi piace · 2
O M
Per restare in tema:
Tavola rotonda: «Quale futuro per le riviste accademiche? Open Access, valutazione, distribuzione» (Padova, 28 novembre 2014)
Organizzata congiuntamente dagli Alumni della Scuola Galileiana e dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori.
10 novembre alle ore 23.44 · Mi piace · 2
Roberto Delle Donne
Caro O M, Caro Andrea,
grazie dei vostri interventi. Il tema della riproduzione in formato digitale di manoscritti e libri e del riuso e della condivisione in ambiente di rete di tali immagini è legato al più vasto problema dell’accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca: articoli, monografie, ma anche tabelle, serie statistiche, immagini e dataset in genere.
L’argomento mi tocca in prima persona perché oltre a essere uno dei promotori di Reti Medievali coordino dal 2006 il gruppo Open Access della Conferenza dei Rettori della Università Italiane (http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1167).
Nella Dichiarazione di Berlino del 2003, richiamata da Ilaria Sabbatini, si ricordava che l’accesso aperto consente un’immediata e capillare disseminazione dei risultati delle ricerche scientifiche, rispondendo alle esigenze di ampia diffusione e di rapido confronto informato tra “specialisti”, maturate da tempo all’interno delle diverse comunità accademiche. Al tempo stesso si affermava che l’accesso aperto permette non solo di incrementare la consistenza quantitativa della comunicazione scientifica, ma anche di accrescere considerevolmente la trasparenza delle procedure di ricerca, dal momento che diventano visibili e ripercorribili per il lettore i diversi passaggi e le fasi intermedie del lavoro di ricerca, fino alla pubblicazione finale “certificata” dalla comunità scientifica anche attraverso i processi di “peer review”.
Nelle discipline storiche e filologiche rendere ripercorribili e verificabili i passaggi attraverso i quali siamo arrivati a formulare le nostre interpretazioni o le nostre ipotesi esplicative significa anche poter condividere in rete le immagini di libri e manoscritti sui quali abbiamo lavorato.
D’altronde sul libero accesso ai dati della ricerca insistono tra l’altro le recenti direttive della Commissione Europea (Raccomandazione 2012/417/UE).
Nel settembre 2013, 7 comunità disciplinari delle aree 10 e 11 (tra queste le associazioni di storici e archeologi medievisti), insieme al Consiglio Universitario Nazionale, promuovevano un appello per la semplificazione amministrativa e la liberalizzazione nella riproduzione di beni culturali, per rendere liberamente accessibili in rete immagini ad alta risoluzione di reperti archeologici, opere d’arte, libri e manoscritti, sui quali non gravino altri vincoli che quelli di proprietà sull’oggetto in capo all’istituto culturale (archivio, biblioteca, museo ecc.):http://www.rm.unina.it/index.php?action=viewnews…
Tale appello rispondeva a un’esigenza di condivisione dei dati della ricerca da tempo avvertita all’interno delle discipline umanistiche.
Ricordo che prima di predisporre l’appello discutemmo con diversi bibliotecari; del resto, anche l’Associazione Italiana Biblioteche aveva avanzato un’analoga proposta di emendamento: http://www.aib.it/…/2013/37197-emendamento-valore-cultura/.
Naturalmente, la riforma da noi richiesta era volta unicamente a tutelare comportamenti corretti e rispettosi del bene culturale, rispondendo nel contempo alle diffuse esigenze di facilitarne l’acquisizione e l’uso. I comportamenti illeciti o irregolari, riscontrati e/o paventati da alcuni bibliotecari e archivisti, sarebbero comunque sanzionabili.
Di qui l’enorme sorpresa e il comprensibile disappunto quando ci siamo resi conto che i beni bibliografici e archivistici erano stati i soli a essere esclusi in una legge (la L. 106/2014; conversione del d.l. 83/2014, “Art Bonus”) volta a consentire la riproduzione di beni culturali per “attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale”.
11 novembre alle ore 10.20 · Modificato · Mi piace · 3
Andrea Brugnoli
Nel mio intervento qui sopra mi sono soffermato solo sui vincoli alla ripresa di immagini di bbcc.
Altrettanti problemi insorgono poi nel momento successivo, quando si tratta di pubblicare le stesse immagini (e qui entra in campo, come sottolineato daRoberto, il nesso con la pratiche dell’open access).
Le attuali procedure, che prevedono un atto di concessione, oltre al costo (18 + 18 euro di marche da bollo per ciascuna richiesta, a cui però spesso si sommano ulteriori balzelli di fatto che archivi e biblioteche pretendono di imporre) comportano una procedura burocratica che è inutilmente dispendiosa per tutti: per l’archivio o biblioteca, che deve impegnare personale nel ricevere, redigere, archiviare e trasmettere la concessione come pure per il ricercatore, che spesso deve attendere mesi perché tutta la trafila sia completata.
Allo stato attuale delle cose, come redattore di alcune riviste e collane se mi giunge una richiesta da un autore di pubblicare la riproduzione di un documento o un manoscritto come prima risposta mi trovo costretto a dire: “preferirei di no”.
La versione originale del decreto art-bonus, come chiariva anche la relazione illustrativa, poneva tutto questo (anche la verifica della non esistenza di scopo di lucro, in base al D.M. Beni culturali e ambientali, 8 apr. 1994: tiratura inferiore alle 2000 copie, prezzo di copertina inferiore a E. 77,47 e pubblicazioni periodiche scientifiche) come controllo ex post da parte dell’ente conservatore.
Non sarebbe appunto opportuno, anche in termini di risorse da destinare alla tutela e conservazione dei beni, liberare le amministrazioni da queste procedure burocratiche e destinare il personale ad attività più utili?
Ieri alle 10.24 · Modificato · Mi piace
Paolo Nagliati
Andrea dalla conversione in legge non è più necessaria la richiesta di concessione per la pubblicazione di qualsiasi riproduzione di BBCC a patto che tale publicazione venga effettuata senza scopo di lucro neanche indiretto (vedi “open access”). E’ quindi caduto almeno il vincolo del numero di pagine. ma posso anche avere INTERPRETATO (sic) male io la legge…
Legge n. 106/14 del 29 luglio 2014, GU n. 175 del 30 luglio 2014. Testo coordinato G.U. n. 175 del 30 luglio 2014. Errata corrige G.U. n. 177 del 1 agosto 2014.: Art. 12 Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici 3-bis. [..] 3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: [..] b) all’articolo 108, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita’, svolte senza scopo di lucro, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: [..] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.
Ieri alle 11.02 · Mi piace
Andrea Brugnoli
Potrei anche interpretare che il vincolo relativo al “fine di lucro, neanche indiretto” valga solo per le ulteriori riproduzioni…
In ogni caso gli Archivi di Stato stanno procedendo con l’usuale procedura della concessione. Mi pare anzi che da quest’estate si stiano generalizzando alcuni “accorgimenti” (chiamamoli così…) per imporre ulteriori gabelle, come appunto l’obbligo di fare le riproduzioni in un’apposita sala (al costo di 10 euro/ora).
Ieri alle 11.16 · Mi piace
Ilaria Sabbatini
Bene faccio confluire le vostre segnalazioni nel blog. Per correttezza, vi informo che ci farò confluire questo scambio.
45 min · Modificato · Mi piace
Ilaria Sabbatini
Un attimo. Siccome l’argomento mi interessa da vicino vorrei sapere una cosa. Alla luce delle nuove tecnologie, cosa si intende per “pubblicazione”? Perché mi pare che si continui a parlare come se si trattasse sempre e solo di pubblicazione cartacea ma non è più così. Per esempio la riproduzione digitale e la messa online a scopo di divulgazione in che modo viene considerato?
7 h · Mi piace
Ilaria Sabbatini
In secondo luogo, visto che i medievisti si trovano anche a lavorare su documenti conservati in archivi delle istituzioni ecclesiastiche, in quel caso quali normative entrano in vigore?
7 h · Mi piace
Paolo Nagliati
Corollario: cosa si intende per numero di COPIE nel digitale dove tutto è l’originale ?
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O M
Ottime domande negli ultimi tre post…
6 h · Mi piace
Roberto Delle Donne
Per le leggi e la giurisprudenza italiana si intende per “pubblicazione” il primo atto di esercizio del diritto di utilizzazione di un’opera volto a portarla alla conoscenza del pubblico (inteso in senso generale e astratto), con o senza richiesta di un pagamento. Quindi anche “la messa online a scopo di divulgazione”.
Completamente diversa è la nozione di “pubblicazione scientifica”, definita a livello normativo e/o dalle comunità scientifiche; ad esempio: proposta_cun_criteri_scientificità
I rapporti con gli istituti di conservazione degli enti ecclesiastici sono delineati dal protocollo di intesa del gennaio 2005: IntesaCEI_MinisteroBBCC
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